Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 dicembre 2011 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T‑377/07)
«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici concernenti le tecnologie per l’interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment – Rigetto di un’offerta – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale»
1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 22, 90)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 94-96, 105)
3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 230 CE) (v. punto 109)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 121-122)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 13 luglio 2007 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto concernente le “tecnologie per l’interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment” (GU S 128), nonché della decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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