Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011 – Caixa Geral de Depósitos / Commissione
(causa T‑401/07)
«FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Irricevibilità – Clausola compromissoria»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, indirizzata ad uno Stato membro, recante riduzione di un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale – Decisione che non impone di procedere al recupero delle somme versate presso i destinatari finali – Insussistenza di un margine discrezionale dello Stato membro di cui trattasi in merito al recupero di tali importi derivante dal diritto nazionale – Ricorso proposto dall’ente incaricato della gestione di tale contributo – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 61-90)
2. Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita dalla clausola compromissoria – Competenza derogatoria al diritto comune – Interpretazione restrittiva – Domanda di pagamento del saldo di un contributo finanziario comunitario – Domanda che esula dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria – Incompetenza del Tribunale (Art. 238 CE) (v. punti 99‑102)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 31 luglio 2007, C (2007) 3772, recante riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riguardante la sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo, ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995 C (95) 1769, e domanda di condanna della Commissione al pagamento del saldo del contributo finanziario in forza dell’art. 238 CE.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
La Caixa Geral de Depósitos, SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.
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