Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 gennaio 2009 – Pioneer Hi‑Bred International / UAMI (OPTIMUM)
(Causa T‑424/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Obbligo di motivazione – Esame d’ufficio dei fatti – Artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 23‑26, 28, 34)
2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74) (v. punti 42‑49)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 settembre 2007 (procedimento R 288/2007‑2) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo OPTIMUM come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Pioneer Hi‑Bred International, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo OPTIMUM per prodotti della classe 1 – domanda n. 4 893 053
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Pioneer Hi‑Bred International, Inc. è condannata alle spese.
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