Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2010 – Mirto Corporación Empresarial / UAMI – Maglificio Barbara (Mirtillino)
(causa T‑427/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Mirtillino – Marchio comunitario denominativo anteriore MIRTO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 40-42, 81)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 agosto 2007 (procedimento R 875/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Creaciones Mirto SA ed il Maglificio Barbara Srl.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Maglificio Barbara Srl
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo Mirtillino, per prodotti delle classi 3, 18 e 25 – domanda n. 3252467
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Creaciones Mirto, S.A.; la ricorrente dopo la cessione dei marchi su cui si fonda l’opposizione
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo MIRTO (marchio comunitario n. 1653351) per prodotti delle classi 3, 18 e 25 e molti altri marchi denominativi e figurativi nazionali MIRTO
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione impugnata e rigetto della opposizione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Mirto Corporación Empresarial, SL è condannata alle spese.
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