SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
11 dicembre 2009
Causa T‑436/07 P
Nikos Giannopoulos
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Inquadramento nel grado – Domanda di revisione dell’inquadramento – Art. 31, n. 2, dello Statuto»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 20 settembre 2007, causa F‑111/06, Giannopoulos/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Nikos Giannopoulos e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese nell’ambito della presente causa.
Massime
1. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Eccezione rispetto alle regole generali di inquadramento
(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 2)
2. Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Carattere eccezionale rispetto alle regole generali di inquadramento
(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 2)
1. Le tre condizioni relative rispettivamente al curriculum universitario, alla durata e alla qualità dell’esperienza professionale, che l’autorità che ha il potere di nomina deve prendere in considerazione e ponderare quando valuta se si debba derogare o meno alla regola dell’assunzione nel grado base di una carriera, hanno un carattere cumulativo. Tale carattere cumulativo deriva dal fatto che, poiché l’assunzione nel grado superiore della carriera può avvenire solo in via eccezionale, le circostanze che giustificano tale inquadramento devono essere interpretate restrittivamente.
Pertanto, qualora un’istituzione decida di esercitare il potere discrezionale attribuitole dall’art. 31, n. 2, dello Statuto, nella sua versione in vigore sino al 30 aprile 2004, sulla base delle condizioni sancite in un documento interno di un’altra istituzione, queste ultime devono essere interpretate in maniera altrettanto restrittiva di quando sono applicate dall’istituzione che ha emanato il documento interno, a meno che non risulti dagli atti che l’istituzione di cui trattasi ha inteso dare un altro carattere alle condizioni da essa applicate.
(v. punti 33-35)
Riferimento: Tribunale 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1547, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑429/03, Valero Jordana/Commissione (Racc PI pagg. I‑A‑2‑51 e II‑A‑2‑217, punto 79 e giurisprudenza ivi citata)
2. Ai fini dell’assunzione di un dipendente nel grado superiore della carriera, l’art. 31, n. 2, dello Statuto, nella sua versione in vigore sino al 30 aprile 2004, impone un raffronto tra le qualificazioni di tale dipendente e le esigenze del posto al quale è assegnato in qualità di funzionario. Tale raffronto è indispensabile dato che la valutazione del criterio relativo alle esigenze specifiche del servizio per l’eventuale applicazione della deroga alla regola dell’assunzione nel grado base implica due condizioni, una relativa alla pertinenza delle qualificazioni dell’interessato rispetto al posto da coprire e l’altra relativa alle particolarità del mercato del lavoro quanto alle competenze richieste. Dato che le circostanze che giustificano l’inquadramento nel grado superiore della carriera devono essere interpretate restrittivamente, queste condizioni sono cumulative.
Inoltre, l’inquadramento di un candidato nel grado superiore della carriera può essere preso in considerazione solo quando le esigenze specifiche del servizio impongono l’assunzione di una persona particolarmente qualificata. Orbene, al fine di stabilire se ciò appunto si verifichi, è indispensabile esaminare il bando di concorso e l’avviso di posto vacante, nonché, se del caso, le mansioni effettivamente svolte, per individuare le esigenze del servizio che hanno giustificato l’indizione del concorso e la copertura del posto e determinare se esse richiedessero l’assunzione di una persona particolarmente qualificata. Ove tale ipotesi non si verifichi, l’assunzione nel grado superiore della carriera non sarà possibile, e ciò anche se la persona alla fine assunta possiede qualificazioni eccezionali o molto particolari o se l’amministrazione dispone di un gran numero di posti da coprire.
(v. punti 51, 52 e 56)
Riferimento: Righini/Commissione, cit., punti 48, 49 e 106, e Tribunale 10 maggio 2006, causa T‑331/04, R/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 18)
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