SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
12 novembre 2009 ( *1 )
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SpagO — Marchio nazionale denominativo anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di nocumento alla notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Nella causa T-438/07,
Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl e S. Abel,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra B. Schmidt, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
De Francesco Import GmbH, con sede in Norimberga (Germania), rappresentata dagli avv.ti D. Terheggen e H. Lindner,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 13 settembre 2007 (procedimento R 1285/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la De Francesco Import GmbH e la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2007,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2008,
in seguito all’udienza del 25 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all’origine della controversia
1
Il 27 luglio 2001 l’interveniente, la De Francesco Import GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo SpagO.
3
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (tranne le birre)».
4
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari4 marzo 2002, n. 18.
5
Il 4 giugno 2002 la ricorrente, la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti da questo contemplati.
6
L’opposizione era basata sul marchio denominativo anteriore SPA, registrato presso l’Ufficio Benelux dei marchi per i prodotti «acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», appartenenti alla classe 32.
7
Con decisione 28 luglio 2006 la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione basata sull’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009). Per motivi di economia processuale, la divisione di opposizione ha limitato l’esame dell’opposizione riferendosi al marchio denominativo anteriore SPA registrato presso l’Ufficio Benelux dei marchi. La divisione di opposizione ha constatato una somiglianza sufficiente tra i marchi in conflitto in ragione del loro elemento comune «spa». Per quanto riguarda le bevande alcoliche cui il marchio richiesto si riferisce, essa ha ritenuto che la notorietà del marchio anteriore potesse venire pregiudicata a causa dell’effetto nocivo che l’alcool può avere sulla salute.
8
Il 28 settembre 2006 l’interveniente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.
9
Con decisione 13 settembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Essa ha ritenuto che non sussistesse alcun rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009], dato che esisteva soltanto un tenue grado di somiglianza, da un lato, tra i prodotti della classe 32 e quelli della classe 33 e, dall’altro, tra i marchi in conflitto. Riguardo all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha ripreso le conclusioni della divisione di opposizione, la quale riconosce la notorietà del marchio SPA nei paesi del Benelux per le acque minerali. Tuttavia, la commissione di ricorso ha constatato che esisteva soltanto un tenue grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, che tale somiglianza non era sufficiente perché il pubblico interessato stabilisse un nesso tra i marchi stessi, e che l’uso del marchio richiesto non sarebbe stato pregiudizievole per la notorietà del marchio anteriore.
Conclusioni delle parti
10
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
11
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
12
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
13
La ricorrente, in sostanza, afferma che la commissione di ricorso ha commesso un errore là dove ha constatato che la somiglianza tra i segni in conflitto non era sufficiente perché il consumatore interessato stabilisse un nesso tra i marchi antagonisti ed ha concluso che l’uso del marchio contestato per le bevande alcoliche non era pregiudizievole per la notorietà e per le potenzialità commerciali del marchio anteriore riguardo all’acqua minerale.
14
Il Tribunale ricorda che dal tenore letterale dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 risulta che l’applicazione di tale norma è subordinata alle tre condizioni seguenti, vale a dire, in primo luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Queste tre condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la detta disposizione [sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T-67/04, Spa Monopole/UAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Racc. pag. II-1825, punto 30].
15
Va altresì ricordato come dalla giurisprudenza emerga che le diverse forme di nocumento contemplate dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, a causa del quale il pubblico interessato opera un accostamento tra i marchi stessi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v., per analogia, sentenza della Corte 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).
16
L’esistenza di un tale nesso deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare del grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, della natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, del livello di notorietà del marchio anteriore e dell’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico (v. sentenza Intel Corporation, cit., punti 41 e 42, e la giurisprudenza ivi citata).
17
È alla luce di tali considerazioni che si deve valutare la legittimità della decisione impugnata.
18
Nella fattispecie va constatato come la commissione di ricorso, al punto 24 della decisione impugnata, abbia giustamente rilevato che il pubblico interessato era il grande pubblico dei paesi del Benelux. Infatti, sia i prodotti contemplati dal marchio anteriore, registrato nei paesi del Benelux, sia quelli cui il marchio richiesto si riferisce, sono prodotti di consumo corrente.
19
Per quanto concerne la notorietà del marchio anteriore, è pacifico tra le parti che quest’ultimo è un marchio notorio nei paesi del Benelux per le acque minerali.
20
Riguardo alla condizione relativa all’esistenza di un’identità o di una somiglianza tra i marchi in conflitto, si deve osservare che il grado di somiglianza tra questi ultimi presuppone l’esistenza di tratti di similarità visiva, fonetica o concettuale (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punto 28).
21
Nella fattispecie, la commissione di ricorso, ai punti 44 e 45 della decisione impugnata, ha concluso che, in considerazione della somiglianza visiva e fonetica delle prime tre lettere dei segni in conflitto, nonché degli elementi di differenza visiva e fonetica introdotti dall’elemento «go», sussisteva un tenue grado di somiglianza tra i segni suddetti. Tale somiglianza non sarebbe sufficiente perché il consumatore interessato stabilisca un nesso tra i segni antagonisti.
22
Tale conclusione dev’essere condivisa.
23
È vero che il consumatore presta generalmente maggiore attenzione alla parte iniziale delle parole [sentenza del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto 81]. Tuttavia, tale considerazione non può valere sempre [v. sentenza del Tribunale , causa T-158/05, Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK), punto 70, e la giurisprudenza ivi citata] e non può, ad ogni modo, rimettere in questione il principio per cui l’esame della somiglianza dei marchi deve tenere conto dell’impressione d’insieme prodotta da questi ultimi.
24
Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che i segni in conflitto sono brevi, il pubblico pertinente si concentrerà sull’intera parola. A tale riguardo va osservato che, date le dimensioni ridotte e la semplicità strutturale del segno costituente il marchio richiesto, è difficile che il consumatore medio sia propenso a dividere il segno SpagO in due parole, «spa» e «go».
25
Inoltre, dal fascicolo risulta che, conformemente alla regola 3, n. 1, ultima frase, del regolamento della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato, il marchio richiesto è costituito dall’elemento denominativo «spago», con una maiuscola all’inizio e una alla fine.
26
Sul piano visivo, l’impressione d’insieme prodotta dal marchio richiesto, da un lato, e dal marchio anteriore più corto, dall’altro, differisce per l’aggiunta del suffisso «go» nel marchio richiesto. Parimenti, sul piano fonetico, anche se i due segni in conflitto cominciano con l’elemento «spa», l’aggiunta dell’elemento «go» nel marchio richiesto consente di operare una distinzione tra loro. Infatti, il marchio richiesto si pronuncerà come una parola corta, senza una pausa prolungata tra le sillabe, e nella quale la sillaba «spa» non riveste alcun ruolo autonomo, bensì è strettamente collegata alla seconda sillaba «go».
27
Inoltre, sebbene i due segni in conflitto possiedano in comune l’elemento «spa», il marchio richiesto è una parola di fantasia per il pubblico pertinente.
28
A tale riguardo si deve ricordare che, sul piano concettuale, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso al punto 44 della decisione impugnata, non è possibile alcun confronto. Per il pubblico di riferimento il marchio anteriore si riferisce alla città di Spa (Belgio), nota per le sue acque minerali e le sue terme, al circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o al suo significato descrittivo di fonte termale come un bagno turco o una sauna (sentenza SPA-FINDERS, cit., punto 44). Per contro, il termine «spago» è una parola inventata che non ha significato in alcuna delle lingue ufficiali dei paesi del Benelux.
29
Di conseguenza, esiste soltanto una tenue somiglianza tra i marchi in conflitto.
30
Peraltro, ai fini della valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, anche la natura dei prodotti di cui trattasi deve essere presa in considerazione. A tale riguardo, si deve anzitutto constatare che il contenuto alcolico delle bevande consente di differenziarle dall’acqua e dalle bevande analcoliche. Le caratteristiche di tali bevande sono diverse. Mentre le bevande alcoliche sono consumate generalmente in circostanze speciali e conviviali, l’acqua e le bevande analcoliche sono consumate quotidianamente. Inoltre, il consumo di acqua corrisponde a un bisogno vitale. Il consumatore medio, che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è sensibile a tale distinzione tra bevande alcoliche e analcoliche, che del resto è necessaria, poiché taluni consumatori non vogliono, o addirittura non possono, consumare alcol. Peraltro, il prezzo delle bevande alcoliche è normalmente assai più elevato di quello delle bevande analcoliche. Inoltre, il commercio di alcol, sotto diversi profili, è più regolamentato. Esso, in particolare, è subordinato al conseguimento di una licenza di vendita e l’acquisto di bevande alcoliche richiede un’età minima. Il fatto che le bevande di cui trattasi possano essere consumate negli stessi luoghi e in modo complementare — ossia possano essere mescolate o servite insieme — e siano spesso consumate dalle stesse persone e vendute in punti vendita simili, non rimette in discussione tale constatazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T-296/02, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (LINDENHOF), Racc. pag. II-563, punti 54-57].
31
Pertanto, tenuto conto della diversa natura dei prodotti designati dai marchi in conflitto, va osservato che l’elemento «spa» contenuto nel marchio richiesto SpagO non sarà percepito dal consumatore medio dei paesi del Benelux come relativo alle acque minerali commercializzate sotto il marchio anteriore.
32
Il parallelo che la ricorrente stabilisce con i precedenti dinieghi di registrazione pronunciati in ragione della notorietà del marchio anteriore, non è pertinente.
33
In primo luogo, quanto ai richiami alla prassi decisionale dell’UAMI, basta rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle stesse commissioni [v. sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T-112/03, L’Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punto 68, e la giurisprudenza ivi citata].
34
In secondo luogo, il marchio richiesto, nella fattispecie, non è SPA GO o SPA-GO, ma SpagO, in una sola parola. A tale riguardo si deve osservare che la rappresentazione del marchio richiesto differisce da quella dei marchi richiamati dalla ricorrente nel ricorso, nei quali l’elemento «spa» si distingue nettamente, appare in una posizione dominante ed è accompagnato da elementi aggiuntivi che, in generale, sono solo descrittivi. In tal senso, nella causa che ha dato origine alla sentenza del Tribunale 19 giugno 2008, causa T-93/06, Mülhens/UAMI — Spa Monopole (MINERAL SPA) (punti 29-39), il termine «spa» si distingueva dal primo elemento e il termine «minerale» descriveva i componenti dei prodotti in questione, mentre nella presente causa la parola «spago» costituisce un neologismo in cui l’elemento «spa» si perde nell’impressione d’insieme prodotta dal marchio richiesto.
35
Per lo stesso motivo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui, poiché il marchio anteriore è ripreso interamente nel marchio richiesto, i marchi in conflitto dovrebbero essere considerati simili. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’elemento «spa» non è l’elemento dominante del segno richiesto. Anche se i consumatori non si ricordano che le lettere «s» e «o» sono scritte in maiuscolo nel marchio richiesto, il pubblico pertinente, come già rilevato in precedenza, identificherà il segno SpagO come una parola inventata priva di significato.
36
Sebbene la ricorrente presenti il marchio anteriore come un marchio notorio, se non addirittura molto notorio, ciò non modifica in alcun modo la constatazione secondo cui, nella fattispecie, si tratta solo di un tenue grado di somiglianza visiva e fonetica tra tale marchio e il marchio richiesto. Orbene, il criterio della notorietà, che è comprovatamente soddisfatto, non implica automaticamente l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto (sentenza Intel Corporation, cit., punto 64).
37
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che, nonostante l’elevato carattere distintivo acquisito nel frattempo dal marchio anteriore, le somiglianze tra i segni in conflitto non bastassero a stabilire un nesso tra il marchio richiesto per le bevande alcoliche, da un lato, e il marchio anteriore per le acque minerali, dall’altro.
38
Dato che una delle tre condizioni cumulative per l’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta, non è necessario verificare l’eventuale esistenza di una delle forme di nocumento costituenti la terza condizione enunciata da tale disposizione.
39
Ne consegue che il motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è infondato e, pertanto, il ricorso va respinto.
Sulle spese
40
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va dunque condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV è condannata alle spese.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Wahl
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 novembre 2009.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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