Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009 – Notartel / UAMI – SAT.1 (R.U.N.)
(causa T‑490/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo R.U.N. – Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori ran – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) – Diniego parziale di registrazione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 52, 71)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 ottobre 2007 (procedimento R 1267/2006‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH e la Notartel SpA – Società informatica del Notariato.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Notartel SpA – Società informatica del Notariato
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo R.U.N. per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42 – domanda n. 1 069 863
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
SAT.1 SatellitenFersehen GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo nazionale e comunitario ran, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Accoglimento parziale del ricorso, in relazione a taluni servizi rientranti nelle classi 38 e 42
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Notartel SpA – Società informatica del Notariato è condannata alle spese.
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