10.3.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 56/31
Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 — Spagna/Commissione
(Causa T-2/07)
(2007/C 56/61)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (Rappresentante: sig. J. M. Rodríguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 20 ottobre 2006, C(2006) 5102, che riduce il contributo del Fondo di coesione al gruppo di progetti n. 2001 ES 16 C PE 050 (Risanamento del bacino imbrifero dello Júcar 2001-Gruppo 2)
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006)5102, che ha ridotto il contributo concesso dal Fondo di Coesione al gruppo di progetti n. 2001 ES 16 C PE 050, svolto in Spagna e denominato di «risanamento del bacino imbrifero dello Júcar 2001-Gruppo 2».
Si tratta di un gruppo che comprende tre diversi progetti e che ha ricevuto un contributo finanziario di EUR 11.266.701 ridotto, in forza della decisione impugnata, di EUR 1.900.281.
A sostegno del suo ricorso, lo Stato membro ricorrente fa valere che la direttiva 93/37/CEE (1), è stata interpretata in modo errato ed incoerente sia per quanto riguarda il criterio dell'esperienza (art. 30, nn. 1 e 2), sia quanto all'utilizzo del sistema dei prezzi medi (art. 30, n. 1).
Per quanto concerne l'inclusione del criterio dell'esperienza, non espressamente contemplato nella normativa applicabile, tra i criteri di aggiudicazione, si afferma che la stessa giurisprudenza comunitaria ammette tale possibilità e che il ricorso a tale criterio non potrebbe mai costituire una violazione grave e manifesta dell'ordinamento comunitario, bensì rappresenterebbe in ogni caso un errore di diritto scusabile motivato dalla mancanza di chiarezza della norma.
Lo Stato membro ricorrente afferma inoltre che il ricorso al sistema dei prezzi medi, utilizzato in sede di analisi dell'offerta economicamente più vantaggiosa per quanto riguarda i progetti aggiudicati, non viola il principio della parità di trattamento discriminando le offerte con prezzo più basso rispetto a quelle con prezzo più alto.
In subordine, si lamenta altresì la violazione del disposto dell'art. H, n. 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 (2), per inosservanza dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto e, per quanto riguarda, nello specifico, il contratto n. 2000/GV/2005, si fa valere la violazione del principio della proporzionalità, nonché dell'art. 19 della citata direttiva n. 93/37.
(1) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).
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