24.3.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/28
Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Du Pont de Nemours (France) e altri/Commissione
(Causa T-31/07)
(2007/C 69/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Francia), Du Pont Portugal Serviços (Lisbona, Portogallo), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Spagna), Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Belgio), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano), Du Pont de Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Paesi Bassi), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg, Germania), DuPont CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca), DuPont Hungary Trading Ltd (Budaors, Ungheria), DuPont Poland Sp.z o.o. (Varsavia, Polonia), DuPont Romania Srl (Bucarest, Romania), Du Pont (UK) Ltd (Herts, Regno Unito), Du PontAGro Hellas SA (Atene, Grecia), DuPont International Operations Sarl (Svizzera), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, Francia) (rappresentate da: D. Waelbroeck, N. Rampal, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare l'allegato alla direttiva della Commissione 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo, nei limiti in cui essa fissa la data di scadenza del periodo di iscrizione per il flusilazolo al 30 giugno 2008;
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annullare l'art. 3, n. 2, della direttiva 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo, nei limiti in cui essa fissa al 30 giugno 2008 la data entro cui gli Stati membri devono, successivamente ad una nuova valutazione, modificare o revocare l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti flusilazolo;
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annullare la Parte A delle Disposizioni Specifiche contenute nell'allegato della direttiva della Commissione 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE nei limiti in cui prevede una restrizione sui tipi di colture sui quali l'uso del flusilazolo può essere autorizzato dagli Stati membri a seguito della sua inclusione nell'Allegato I della direttiva 91/414/EEC, e che deve essere attuata entro il 30 giugno 2007 (in prosieguo: le «restrizioni controverse»);
—
condannare la Commissione a risarcire qualunque danno subito dalle ricorrenti a causa delle restrizioni controverse e stabilire l'importo di tale risarcimento per il danno subito dalle ricorrenti attualmente stimato in circa USD 109 milioni (approssimativamente EUR 84 milioni); o ogni altro importo che corrisponda al danno subito o che sarà subito dalle ricorrenti come da queste ulteriormente dimostrato durante il presente procedimento, particolarmente tenendo in debito conto danni futuri;
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in via subordinata, ordinare alle parti di produrre, entro un ragionevole periodo di tempo a partire dalla data della sentenza, dati riguardanti l'importo del risarcimento stabilito con accordo tra le parti o, in assenza di accordo, ordinare alle parti di produrre entro il medesimo periodo di tempo le loro conclusioni con cifre dettagliate;
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ordinare il pagamento di interessi, sull'importo dovuto a partire dalla data della sentenza della Corte fino all'effettivo pagamento, al tasso corrente stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, o qualsiasi altro adeguato tasso da determinarsi da parte della Corte;
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condannare la convenuta a pagare tutte le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale dell'allegato alla direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE (1), che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (in prosieguo: la «direttiva ICPF») nei limiti in cui essa impone vincoli sia riguardo al periodo di iscrizione del flusilazolo, sia ai tipi di colture per le quali l'uso del flusilazolo può essere autorizzato dagli Stati membri.
Le ricorrenti sostengono che le restrizioni controverse sono illegittime in quanto sono fondate su una pura valutazione di «pericolo »e non su una valutazione di «rischio »come richiesto dalla Direttiva 91/414/CEE. Più specificamente, le ricorrenti sostengono che riducendo il periodo d'iscrizione a 18 mesi, al posto del normale periodo di 10 anni, così come restringendo l'uso autorizzato di flusilazolo solo per certi tipi di colture, la Commissione avrebbe violato i suoi obblighi derivanti dal Trattato CE e la citata direttiva e i suoi regolamenti di modifica, nonché diversi principi fondamentali e obiettivi del diritto comunitario. In particolare, le ricorrenti sostengono che il principio di proporzionalità, il principio di buona amministrazione e il diritto al contraddittorio, così come il principio della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di non discriminazione e il dovere di fornire un'adeguata motivazione sono stati violati dalla convenuta. Infine, le ricorrenti sostengono altresì che la convenuta ha commesso uno sviamento del proprio potere dato che le restrizioni sono state decise in modo arbitrario e senza rispettare i criteri stabiliti nella direttiva.
Oltre alla domanda di annullamento, le ricorrenti hanno proposto una domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288, n. 2, CE per il risarcimento del danno che sostengono aver subito a causa delle restrizioni controverse.
(1) Direttiva della Commissione 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27).
(2) Direttiva della Commissione 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
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