23.6.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 140/39
Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — General Technic-Otis/Commissione
(Causa T-141/07)
(2007/C 140/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Nosbusch)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare, sul fondamento dell'art. 230 CE, la decisione adottata dalla Commissione in data 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ex artt. 81 CE e 53 SEE nel caso COMP/E-1/38.823 — Elevators and Escalators, nella parte che riguarda la GTO;
—
in subordine, annullare o ridurre, sul fondamento dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda inflitta da questa decisione alla ricorrente;
—
condannare la Commissione a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa ad un procedimento ex artt. 81 CE e 53 SEE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), riguardante un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Passi, avente ad oggetto la falsificazione delle gare d'appalto, la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, l'attribuzione dei progetti e dei contratti di vendita, d'installazione, di manutenzione e di ammodernamento degli impianti e lo scambio di informazioni, nella parte che la riguarda. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflittale dalla decisione impugnata.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
Nel primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errori di diritto e di fatto nell'applicazione delle disposizioni relative al calcolo delle ammende, in quanto ha ritenuto che le pratiche contestate costituiscono un'infrazione «molto grave». La ricorrente asserisce che l'importo iniziale dell'ammenda deve essere, di conseguenza, ridotto in considerazione della limitata portata geografica del mercato di riferimento così come dell'impatto ridotto delle pratiche contestate sul detto mercato.
Nel suo secondo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso errori di diritto e di fatto in quanto non ha tenuto conto dell'effettiva capacità economica della ricorrente di creare un danno. La ricorrente sostiene anche che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, al momento della determinazione dell'importo dell'ammenda, della sua condizione di piccola o media impresa gestita in assoluta autonomia e, di conseguenza, della sua incapacità di creare un danno significativo sul mercato.
Nel terzo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errori di diritto e di fatto dato che non ha limitato l'importo dell'ammenda al 10 % del suo fatturato e che non si è basata, ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'ammenda da comminare alla ricorrente, sulla considerazione del fatturato delle società controllanti.
Il quarto motivo è dedotto dalla violazione, da parte della Commissione, del principio di parità di trattamento, in quanto essa non ha applicato coerentemente i principi di responsabilità a tutti i membri della detta intesa. La ricorrente sostiene che la Commissione ha imputato le pratiche contestate alle sue società controllanti, mentre lo stesso non è accaduto ad un'altra società, condannata dalla medesima decisione, malgrado ques'ultima si trovasse in una situazione analoga a quella della ricorrente riguardo alle società controllanti.
Con il suo quinto motivo la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore di fatto, giacché non ha concesso alla ricorrente una riduzione del 50 % dell'importo dell'ammenda ai sensi della Comunicazione sul trattamento favorevole (1). La ricorrente sostiene che la propria collaborazione con i servizi della Commissione è stata stretta, costante e particolarmente estesa, e che ciò giustifica la riduzione massima dell'ammenda prevista dalla detta comunicazione, ossia il 50 %.
Il sesto motivo dedotto dalla ricorrente è relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione non le avrebbe accordato una riduzione supplementare pari al 10 % dell'ammenda per la mancata contestazione dei fatti. La ricorrente sostiene anche che la notifica degli addebiti così come la prassi decisionale della Commissione hanno ingenerato, in capo ad essa, fondate aspettative di ottenere su detto fondamento una riduzione del 10 % e non già solo dell'1 %, quale è stata concessa dalla decisione impugnata.
Il settimo motivo è dedotto dalla violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, dato che l'ammenda inflitta alla ricorrente non sarebbe giustificata in relazione all'infrazione contestata, soprattutto in ragione dell'impatto asseritamene limitato di quest'ultima sul mercato e dell'attuazione da parte di una società di dimensioni ridotte.
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU 2002, C 45, pag. 3.
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