7.7.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/32
Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commissione
(Causa T-148/07)
(2007/C 155/59)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. K. Beckmann)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui concerne la ricorrente,
—
in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda solidalmente inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa al procedimento COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende nei confronti della ricorrente e di altre imprese per la partecipazione ad un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili nel Lussemburgo. Secondo la Commissione, le imprese in esame avrebbero violato l'art. 81 CE.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
—
incompetenza della Commissione, in assenza di rilevanza internazionale delle infrazioni locali contestate;
—
violazione del principio del ne bis in idem, poiché la Commissione avrebbe violato la decisione di amnistia delle autorità lussemburghesi di cartello emanata a favore della ricorrente precedentemente all'introduzione del procedimento;
—
assenza dei presupposti della responsabilità solidale della ricorrente con le sue società controllanti, dal momento che essa sarebbe giuridicamente ed economicamente indipendente;
—
assenza di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda rispetto all'effettivo volume di mercato interessato;
—
illegittimità del coefficiente intimidatorio, dal momento che nel calcolo dell'ammenda verrebbe in rilievo esclusivamente il fatturato della ricorrente, che non giustificherebbe l'impiego di tale fattore;
—
mancanza di giustificazione del supplemento per recidività nel contesto del calcolo dell'ammenda per errori di diritto nell'imputazione di ammende preliminari e per errori di fatto;
—
violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione, con riguardo al limite massimo dell'ammenda al 10 % del fatturato dell'impresa, si è riferita al fatturato del gruppo e non al fatturato della ricorrente;
—
errore in diritto nell'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (2), dal momento che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del plusvalore della cooperazione della ricorrente;
—
insufficiente considerazione della cooperazione della ricorrente aldilà della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
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