21.7.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 170/27
Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Far Eastern Textile/Consiglio
(Causa T-167/07)
(2007/C 170/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Far Eastern Textile Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. P. De Baere)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di polietilentereftalato (PET) provenienti, tra l'altro, da Taiwan, nella parte che concerne la ricorrente; e
—
condannare il Consiglio a sopportare le spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, che è produttrice ed esportatrice di polietilentereftalato ('PET'), chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'art. 11, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (1).
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente, anzitutto, sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 2, n. 11, del regolamento base (2) in quanto ha applicato il metodo asimmetrico per calcolare il margine di dumping della ricorrente.
In secondo luogo, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato l'art. 253 CE non avendo spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non è possibile valutare correttamente il margine di dumping con metodi di comparazione simmetrica.
In terzo luogo, la ricorrente asserisce che il Consiglio ha violato l'art. 2, nn. 10-12, del regolamento base nel calcolare il margine di dumping della ricorrente mediante tecniche che azzerano qualsiasi margine negativo di dumping, quando si determina la media ponderata del margine di dumping, ai sensi dell'art. 2, n. 12.
Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 253 CE non avendo spiegato adeguatamente le ragioni per le quali il margine di dumping della ricorrente deve essere calcolato mediante tecniche di azzeramento.
(1) GU 2007 L 59, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).
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