25.8.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 199/39
Ricorso presentato il 15 giugno 2007 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-214/07)
(2007/C 199/75)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkiás, G. Kanellopoulos)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Venga annullata in toto la decisione impugnata, in subordine venga modificata secondo quanto più in particolare esposto l'impugnata decisione della Commissione, vale a dire venga limitata la corrispondente rettifica al 24o mese in cui viene di fatto presa visione, non venga effettuata alcuna rettifica nel settore dei seminativi per l'anno di raccolta 2003 o in ogni caso venga limitata la rettifica al 2 % e solo alle spese per il grano duro, non venga effettuata alcuna rettifica finanziaria nel settore delle misure per determinati prodotti agricoli a favore delle piccole isole del mar Egeo o in ogni caso essa venga limitata al 2 %;
—
la Commissione venga condannata alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica ellenica, con il suo ricorso contro la decisione della Commissione C(2007) 1663 def. del 18 aprile 2007, pubblicata con il numero 2007/243/CE (GU 2007, L 106, pag. 55), in base alla quale la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario determinate spese effettuate dagli Stati membri — e nella fattispecie dalla Repubblica ellenica — nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), settore garanzia, deduce i seguenti motivi di annullamento:
Con il primo, generico motivo di annullamento, che riguarda la rettifica nei settori dei seminativi, per la misura POSEI, e nel settore della trasformazione del pomodoro, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato una forma procedurale sostanziale, in ordine all'omessa effettuazione di una discussione sulla valutazione della gravità delle infrazioni imputate alla Grecia, del danno subito dalla Comunità e dell'entità della rettifica imminente, in subordine, la decisione è da annullare, secondo la ricorrente, a motivo dell'incompetenza temporale della Commissione a imporre rettifiche oltre il 24o mese che precede l'atto attraverso il quale viene espressa la sua posizione finale per la rettifica e per l'entità di questa.
Con il secondo motivo di annullamento, che riguarda la rettifica nei seminativi, la ricorrente fa valere un'interpretazione e un'applicazione errata degli artt. 4 del regolamento (CEE) n. 508/92 (1), 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 1593/2000 (2), e 58 del regolamento (CE) n. 445/2002 (3), in quanto è consentita, in base alle disposizioni di cui trattasi, l'identificazione di immobili anche con altro materiale cartografico equivalente alle carte fotografiche aeree, in subordine, un'errata valutazione delle circostanze di fatto e un'insufficiente motivazione delle rettifiche controverse. La ricorrente deduce parimenti un'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 60 del regolamento (CE) n. 445/2002, in subordine, un'errata valutazione delle circostanze di fatto che riguardano i controlli in loco e il tempo della loro esecuzione, nonché la mancanza di fondamento giuridico per l'imposizione della rettifica, in quanto la Commissione ha interpretato erroneamente, secondo la ricorrente, l'art. 15 del regolamento (CE) n. 2419/2001 (4). La ricorrente sostiene ancora che, in particolare per quanto riguarda la rettifica del 10 % alle spese del grano duro, la Commissione ha erroneamente valutato le circostanze di fatto e ha ecceduto gli estremi limiti del suo potere discrezionale.
Con il terzo motivo di annullamento la ricorrente ritiene che con l'imposizione delle rettifiche del 5 % e del 10 % nei seminativi sia stato violato il principio di proporzionalità, in quanto in relazione agli anni precedenti i miglioramenti del sistema erano sostanziali, e sono stati segnalati anche dalla Commissione.
Con il quarto motivo di annullamento che riguarda la misura POSEI — Piccole Isole del Mar Egeo, la ricorrente sostiene a) che sono stati erroneamente interpretati e applicati gli artt. 3, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2019/93 (5), e 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2958/93 (6), per i controlli al regime di approvvigionamento delle piccole isole dell'Egeo, in subordine, che sono state erroneamente interpretate le circostanze di fatto, in quanto le autorità elleniche hanno fatto ciò che disponevano i regolamenti b) che, analogamente, per le piantagioni di patate e per gli oliveti delle piccole isole dell'Egeo, sono state erroneamente valutate le circostanze di fatto, in quanto il sistema LPIS (7) e i registri funzionavano regolarmente e in ogni caso per tali piccole carenze è stata imposta alla ricorrente la generale rettifica del regime dei seminativi e non si comprende una seconda sanzione per lo stesso motivo ai singoli regimi e, infine, c) che nella rettifica per la misura POSEI è stato violato il principio di proporzionalità.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU 1992, L 355, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 17 luglio 2000 n. 1593, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU 2000, L 182, pag. 4).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 25 febbraio 2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU 2002, L 74, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relative a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU 2000, L 327, pag. 11).
(5) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2019, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU 1993, L 184, pag. 1).
(6) Regolamento (CEE) della Commissione 27 ottobre 1993 n. 2958, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli (GU 1993, L 267, pag. 4).
(7) Sistema di identificazione degli appezzamenti di terreno.
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