8.9.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/39
Ricorso proposto il 3 luglio 2007 — Koninklijke Grolsch/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-234/07)
(2007/C 211/75)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Koninklijke Grolsch NV (rappresentanti: M.B.W. Biesheuvel, advocaat, e J.K. de Pree, advocaat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullamento totale o parziale della decisione indirizzata alla Grolsch e in ogni caso in quanto è indirizzata alla Grolsch;
—
annullamento, o, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Grolsch;
—
condanna della Commissione alle spese di causa.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 18 aprile 2007 relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del trattato CE (COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) con cui viene inflitta un'ammenda alla ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di ordine procedurale. In primo luogo, il procedimento è durato in maniera irragionevolmente lunga, per cui sussiste una violazione del termine ragionevole. In secondo luogo sarebbero stati violati i diritti della difesa, in quanto la ricorrente è stata privata dell'accesso alle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti. In terzo luogo sarebbero stati violati i principi di buona amministrazione, tra cui il principio di sollecitudine e la presunzione di innocenza, in quanto la Commissione ha avuto un atteggiamento parziale nell'indagine, non ha preso in considerazione elementi a discarico e ha effettuato un'indagine incompleta o superficiale.
La ricorrente deduce poi sei motivi contro le constatazioni di merito della Commissione. Secondo la ricorrente la Commissione ha violato l'art. 81 CE, il requisito di motivazione e i principi di buona amministrazione nelle constatazioni che ha fatto relativamente, in primo luogo, all'asserito fine delle riunioni, in secondo luogo all'asserita attribuzione occasionale di clienti nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei caffè e in quello del consumo personale, in terzo luogo all'asserito coordinamento di altre condizioni commerciali, in quarto luogo all'asserito accordo e/o all'asserita pratica concordata sui prezzi e gli aumenti di prezzo sia nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei caffè che in quello del consumo personale, compresa la birra venduta con il marchio di distributore, in quinto luogo all'asserita durata dell'infrazione e in sesto luogo all'asserita partecipazione diretta della ricorrente all'infrazione addebitata.
Infine, la ricorrente deduce due motivi relativamente all'importo dell'ammenda inflitta. Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1) servendosi di una cifra d'affari teorica comprensiva delle accise per applicare l'aliquota legale massima del 10 %. La ricorrente contesta anche il carattere straordinario dell'ammenda inflitta relativamente alla quale la Commissione non ha tenuto conto della lunga durata del procedimento e della diversità rispetto al caso belga parallelo (2).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Decisione della Commissione 5 dicembre 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE (caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1).
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