8.9.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/43
Ricorso proposto il 4 luglio 2007 — Heineken Nederland e Heineken/Commissione
(Causa T-240/07)
(2007/C 211/81)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: Heineken Nederland BV e Heineken NV (rappresentanti: T. Ottervanger, advocaat, e M.A. de Jong, advocaat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
—
annullamento totale o parziale della decisione indirizzata alle ricorrenti;
—
annullamento o riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
—
condanna della Commissione alle spese di causa.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/B/2/37.766 — Mercato olandese della birra) con cui è stata inflitta un'ammenda alle ricorrenti.
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere innanzitutto un certo numero di motivi di ordine procedurale. In primo luogo le ricorrenti fanno falere una violazione del principio di buona amministrazione durante l'indagine e dell'art. 27 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione non ha consentito l'accesso alle memorie delle altre imprese. In secondo luogo le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha condotto un'indagine completa e imparziale. In terzo luogo le ricorrenti lamentano una violazione del principio di presunzione di innocenza a causa del comportamento del commissario per la concorrenza. In quarto luogo la Commissione avrebbe superato il termine ragionevole, per cui sarebbero stati violati i diritti della difesa delle ricorrenti.
Le ricorrenti fanno valere anche una violazione dell'articolo 81 CE. A tal riguardo le ricorrenti fanno valere in primo luogo una carente argomentazione, nonché una violazione della presunzione di innocenza e dell'obbligo di motivazione. In secondo luogo le ricorrenti contestano il fatto che vi siano accordi e/o pratiche concordate. In terzo luogo le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha erroneamente determinato la durata dell'asserita violazione.
Le ricorrenti deducono inoltre un certo numero di censure relativamente alla determinazione dell'importo dell'ammenda. In primo luogo fanno valere una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, un'erronea applicazione degli orientamenti sulle ammende, una violazione del principio di uguaglianza, una violazione del principio di certezza del diritto, una violazione del principio di proporzionalità e una violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo le ricorrenti la Commissione ha erroneamente determinato la gravità della violazione, in particolare determinando erroneamente la natura della violazione, omettendo di prendere in considerazione l'impatto trascurabile sul mercato e valutando erroneamente il mercato geografico rilevante. La Commissione inoltre avrebbe erroneamente determinato l'importo di base per l'ammenda, il fattore moltiplicatore per l'effetto dissuasivo e la durata. Inoltre la Commissione avrebbe tenuto conto in maniera insufficiente delle circostanze attenuanti e la durata, impropriamente lunga, del procedimento amministrativo avrebbe comportato un'ammenda sproporzionatamente elevata, per cui nel frattempo il comportamento della Commissione relativamente all'ammontare dell'ammenda viene contestato.
Infine le ricorrenti sostengono che la riduzione dell'importo dell'ammenda applicata dalla Commissione a causa del procedimento amministrativo impropriamente lungo è sproporzionatamente bassa.
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