24.11.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 283/29
Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Dimos Peramatos/Commissione
(Causa T-312/07)
(2007/C 283/53)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimos Peramatos (Comune di Perama, Grecia) (rappresentanti: avv.ti G. Gerapetritis, P. Petropoulos)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
—
Annullare la decisione impugnata in modo che cessi qualsiasi obbligo per il ricorrente di restituire le somme versategli nell'ambito del programma LIFE97/ENV/GR/000380 o, in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso di imporre al Comune il pagamento della somma di EUR 93 795,32 a titolo di determinazione contabile di spese non ammissibili, come ha ammesso la stessa Commissione;
—
condannare la Commissione a pagare le spese processuali e gli onorari d'avvocato sostenuti dal ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, relativa alla nota di addebito n. 3240504536, notificata al Comune di Perama per esecuzione a mezzo ufficiale giudiziario il 17 maggio 2007, emessa per il recupero del contributo finanziario versato dalla Commissione nell'ambito del finanziamento concesso al Comune di Perama con la decisione della Commissione C(97)1997/29 def.
Il ricorrente invoca un errore di fatto ed un'interpretazione erronea della decisione della Commissione. In particolare, il ricorrente afferma che il suo obbligo riguardava esclusivamente la piantumazione degli alberi e in nessun caso la loro successiva sopravvivenza, poiché la loro eventuale distruzione successiva non poteva essere attribuita al Comune. Pertanto il ricorrente ritiene che il suo obbligo giuridico si fosse esaurito con il compimento dell'opera e che, in relazione ad essa, non fosse possibile esigere il recupero di debiti, salvo che i documenti giustificativi presentanti non soddisfacessero le condizioni di ammissibilità fissate dalla decisione.
Inoltre, il ricorrente afferma che la decisione impugnata viola i principi generali dell'obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni comunitarie e del legittimo affidamento.
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