24.11.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 283/35
Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Lituania/Commissione
(Causa T-368/07)
(2007/C 283/64)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007) 3407 fin. (1);
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, notificatale il 16 luglio 2007 è illegittima per i seguenti motivi:
1. Eccesso di potere
La ricorrente sostiene che, avendo adottato una decisione unilaterale rispetto al contenuto definitivo del piano nazionale lituano di assegnazione, la Commissione ha ecceduto i poteri conferitile dalla direttiva 2003/87/CE, in quanto, pur consentendo alla Commissione di valutare i piani nazionali di assegnazione redatti dagli Stati membri, le disposizioni di tale direttiva non le consentono di determinare i quantitativi totali delle quote di emissioni inquinanti in sede di verifica complessiva dei piani nazionali di emissione redatti e presentati dagli Stati membri.
2. Violazione del diritto comunitario
2.1.
Violazione degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE: avendo stabilito, nella decisione impugnata, un livello nazionale di emissioni per il periodo 2008-2012 inferiore a quello richiesto alla luce degli obblighi assunti dalla Lituania conformemente al Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Commissione ha omesso di considerare i reali obiettivi della direttiva 2003/87in quanto strumento efficace, da un punto di vista economico, per attuare gli obblighi assunti dalle parti contraenti del protocollo di Kyoto rispetto alle emissioni di gas a effetto serra.
2.2.
Violazione dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione: la decisione impugnata viola i principi di buona amministrazione e di leale cooperazione in quanto, non avendo preso in considerazione la valutazione svolta durante la preparazione del piano nazionale lituano di assegnazione e non essendosi sostanzialmente consultata con la Lituania, la Commissione ha effettuato una valutazione separata basata sulla sua metodologia specifica per determinare il quantitativo massimo di quote di emissioni inquinanti.
2.3.
Violazione di talune disposizioni della direttiva 2003/87/CE e violazione del principio di certezza del diritto: la decisione impugnata viola gli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87, in quanto, nonostante le cifre riportate nel piano nazionale lituano di assegnazione, ed avendo respinto il metodo di calcolo applicato dalla Lituania giudicandolo inappropriato, la Commissione si è basata solo ed esclusivamente sulle cifre ottenute mediante l'applicazione del metodo da essa stessa selezionato per determinare il quantitativo massimo di quote di emissioni inquinanti da assegnare. Inoltre, avendo applicato tale metodologia, della quale la Lituania era all'oscuro in precedenza, la Commissione ha violato il principio di certezza del diritto.
2.4.
Violazione del principio di non discriminazione: la decisione impugnata viola il principio di non discriminazione in quanto la Commissione, avendo applicato il suo metodo specifico per determinare il quantitativo massimo di quote di emissioni inquinanti, ha omesso di considerare la particolare situazione della Lituania. La decisione disciplina quindi nella stessa maniera situazioni sostanzialmente diverse.
2.5.
Mancato rispetto dell'art. 9, nn. 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE e del quarto criterio dell'allegato III alla detta direttiva: la decisione impugnata viola l'obbligo previsto all'art. 9 della direttiva 2003/87 e basato sui criteri elencati nell'allegato III, in quanto omette senza ragione di prendere in considerazione il quarto criterio di tale allegato e la necessità della Lituania di incrementare la produzione di elettricità mediante combustione di olio fossile in seguito all'impegno assunto di chiudere la centrale nucleare di Ignalina entro il 2009.
3. Violazione delle forme sostanziali ai sensi della normativa comunitaria
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in un modo che viola le forme sostanziali in quanto, da un lato, la Commissione ha violato le disposizioni della direttiva 2003/87/CE rifiutando, in sostanza, nella decisione impugnata, di modificare la decisione C(2006) 5613 fin., e, dall'altro, la decisione impugnata è motivata in modo inappropriato ed inadeguato e, di conseguenza, i requisiti posti all'art. 253 CE e all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 sono stati violati.
4. Errore manifesto di valutazione
Secondo la ricorrente, esaminando il piano nazionale lituano di assegnazione modificato, la Commissione, in primo luogo, ha omesso di prendere in considerazione le circostanze specifiche e obiettive sottolineate dalla Lituania e che hanno condotto al livello di emissioni inquinanti stabilito e, in secondo luogo, ha applicato un metodo inappropriato di calcolo e si è basato su dati non accurati che hanno condotto a fissare un quantitativo massimo non corretto di quote di emissioni inquinanti a favore della Lituania.
(1) Decisione della Commissione 13 luglio 2007 sulla modifica del piano nazionale di assegnazione di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Lituania ai sensi dell'art. 3, n. 3, della decisione della Commissione C(2006) 5613 (fin.) sul piano nazionale di assegnazione di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Lituania ai sensi della direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE.
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