12.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 8/17
Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Spagna/Commissione
(Causa T-398/07)
(2008/C 8/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra N. Díaz Abad, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica)
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in oggetto è diretto contro la decisione 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica), con la quale la Commissione ha inflitto alla Telefónica, S.A., in solido con Telefónica de España S.A.U., un'ammenda di EUR 151 875 000 per violazione dell'art. 82 CE. Secondo la Commissione, nel periodo settembre 2001-dicembre 2006, le dette società hanno applicato tariffe non eque alla prestazione di servizi all'ingrosso e al dettaglio di accesso a banda larga.
A sostegno delle sue domande il ricorrente adduce i seguenti motivi:
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Violazione dell'obbligo di cooperazione previsto dagli artt. 10 CE e 7, n. 2, della direttiva 2002/21/CE (1), in quanto la Commissione non ha dato all'Autorità nazionale di regolamentazione spagnola la possibilità di collaborare al fine di esaminare i mezzi per trovare la soluzione più efficace possibile per la presunta infrazione commessa.
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Violazione dell'art. 82 CE per errori manifesti di valutazione riguardo al carattere indispensabile dei prodotti all'ingrosso, al calcolo dei costi e agli effetti, sui concorrenti ed i consumatori, del comportamento della Telefónica.
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Applicazione ultra vires dell'art. 82 CE, poiché la decisione impugnata incide sul quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche vigente in Spagna, alterando così l'equilibrio tra regolamentazione ex ante e normativa in materia di concorrenza. Inoltre, mancanza di coerenza tra i risultati ottenuti dalla Commissione e l'esperienza internazionale e la realtà del mercato spagnolo; l'aver impedito all'Autorità nazionale di regolamentazione spagnola di conseguire gli obiettivi fissati dal detto quadro normativo e inosservanza del principio di specificità.
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Violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la decisione impugnata implica un cambio di concezione, ex post, del quadro normativo tracciato ex ante.
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Violazione del principio del legittimo affidamento nei confronti dell'operatore sanzionato e nei confronti degli altri operatori nel detto mercato per il fatto di aver alterato il quadro normativo in una materia che era stata regolata dalla Commissione del mercato delle Telecomunicazioni.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
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