22.12.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 315/43
Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Basell Polyolefine/Commissione
(Causa T-399/07)
(2007/C 315/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Basell Polyolefine GmbH (Wesseling, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Seeliger, E. Wagner e I. Liebach)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione 23 agosto 2007;
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in subordine, annullare la decisione della Commissione 23 agosto 2007, nella misura in cui rifiuta anche l'accesso parziale ai documenti e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 23 agosto 2007, che rigetta la sua domanda di accesso ai documenti della Commissione relativi alla decisione adottata nel caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici.
La ricorrente fa valere in primo luogo la violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) 1049/2001 (1). La ricorrente è dell'avviso che essa in quanto persona giuridica avente sede in uno Stato membro ha diritto all'accesso ai documenti della Commissione e che tale diritto vale, in forza dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, anche per i documenti ottenuti nell'ambito di un procedimento relativo ad un'intesa.
La ricorrente censura del pari la violazione dell'art. 4, n. 2, trattini 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001, poiché l'accesso ai documenti non violerebbe interessi commerciali degni di protezione, e in quanto attualmente non si svolge alcuna indagine sul procedimento di intesa di cui trattasi. Inoltre fa valere che un interesse pubblico superiore giustifica la divulgazione dei documenti richiesti.
Inoltre, il rifiuto dell'accesso ai documenti richiesti violerebbe l'art. 255, n. 1, CE. La decisione violerebbe del pari l'art. 6, n. 2, CE, in combinato disposto con l'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La ricorrente fa valere inoltre una violazione dell'art. 4, n. 6, in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa avrebbe quanto meno diritto all'accesso parziale ai documenti richiesti. Inoltre dette disposizioni sarebbero violate in quanto la Commissione non ha adempiuto il suo obbligo di esaminare concretamente e individualmente ciascun documento.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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