12.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 8/17
Ricorso proposto il 2 novembre 2007 — Caixa Geral de Depósitos/Commissione
(Causa T-401/07)
(2008/C 8/33)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro e Carla Farinhas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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considerare regolarmente proposto il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE e, contemporaneamente e cumulativamente, considerare proposta l'azione di condanna ai sensi dell'art. 238 del medesimo Trattato, in virtù della clausola compromissoria prevista all'art. 18 della convenzione conclusa il 15 novembre 1995 tra la Commissione e la CGD.
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annullare l'art. 1 della decisione 31 luglio 2007 C(2007) 3772, ai sensi e agli effetti previsti all'art. 230 del Trattato CE.
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a prescindere dall'accoglimento o dal rigetto del ricorso proposto in base all'art. 230 del Trattato CE, valutare l'azione proposta in base all'art. 238 del Trattato CE e le rispettive conclusioni, condannando la Commissione al pagamento di EUR 1 925 858,61, maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dalla domanda effettuata in data 7 marzo 2003 fino al 30 aprile 2003, al tasso legale del 7 %, conformemente alla Portaria (decreto ministeriale) n. 263/99 del 12 aprile, e dal 1o maggio 2003 in poi, fino al pagamento integrale, al tasso del 4 % conformemente alla Portaria n. 291/03 dell'8 aprile;
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condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla CGD.
Motivi e principali argomenti
Nonostante lo Stato possa, in teoria, astenersi dall'imporre alla CGD di devolvere l'importo richiesto dalla Commissione, la decisione impugnata non prende a priori in considerazione l'ipotesi di corresponsione di un saldo dovuto alla CGD da parte della stessa Commissione.
Dato che nella decisione impugnata la Commissione non distingue la posizione giuridica dello Stato da quella della ricorrente, la CGD ha interesse a che sia annullata la decisione impugnata la quale, nonostante sia diretta nei confronti della Repubblica portoghese, la riguarda individualmente e direttamente. La decisione impugnata è viziata da:
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assenza di motivazione: dalla decisione impugnata non si evince il modo in cui la Commissione ha appurato l'importo del contributo del FESR anticipato e che quest'ultima ritiene debba esserle e restituito. Oltre a ciò, la motivazione è contraddittoria, presenta omissioni, imprecisioni e errori.
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Errore di fatto: la decisione impugnata presuppone che gli abbuoni degli interessi dei prestiti oggetto della sovvenzione globale siano pagati dall'intermediario ai beneficiari, mentre ciò non si verifica, poiché sono detratti dagli interessi dovuti dai beneficiari alla CCT.
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Errore di diritto, violazione delle norme giuridiche relative all'applicazione del Trattato CE e violazione della convenzione tra la Commissione e la CGD: il fatto che, in data 31 dicembre 2001, il contributo del FESR corrispondesse all'82 % del totale degli abbuoni degli interressi maturati non è, nella fattispecie, contrario all'art. 13, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2052/88 (1). È vero che l'art. 21, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (2) parla di anticipi o pagamenti definitivi che si riferiscono alle «spese effettuate», ma esistono oneri (non pagamenti), con abbuoni di interessi che risulteranno solo dopo il 31 dicembre 2001. I debiti corrispondenti al flusso degli abbuoni FESR rimanenti (maturati) di ciascun prestito sono certificabili alla Commissione come spese FESR effettivamente sostenute e pagate. La prova dell'effettività delle spese o degli oneri non avviene attraverso il pagamento anticipato di questi abbuoni ai beneficiari finali, bensì mediante la verifica delle responsabilità derivanti — cioè «assunte» — da contratti di prestito vincolanti stipulati e eseguiti fino a tale data. Non esiste nessun obbligo di anticipare il «pagamento degli abbuoni» maturati al 31 dicembre 2001 né, in alternativa, di aprire un conto speciale per depositare la contropartita nazionale.
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Violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento: ai punti 19 e 26 della decisione impugnata, la Commissione motiva le due condizioni alternative da cui far dipendere la decisione sull'effettività delle spese prima del 31 dicembre 2001 con quanto espresso negli orientamenti comunicati in una riunione del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni (in prosieguo: il CSRR), tenutasi il 29 maggio 2002; questi orientamenti sono stati quindi distribuiti al CSRR in una data successiva al 31 dicembre 2001. La ricorrente ammette che tali orientamenti possano contribuire a dare certezza della chiusura delle sovvenzioni globali destinate all'abbuono degli interessi e del fatto che gli interessi dovuti dal debitore fossero al netto dei detti abbuoni. Tuttavia, è ugualmente necessario che le decisioni di applicazione e delle convenzioni concluse a tal fine siano concepite conformemente o siano conciliabili con le suddette soluzioni, il che non si verifica nel caso della decisione SGAIA e della convenzione di cui trattasi. Nei citati orientamenti, la Commissione ammette che esistono altri metodi per tener conto delle spese di cui trattasi, uno di questi metodi consiste nell'«assunzione integrale» del finanziamento degli abbuoni di interessi maturati dopo la chiusura del programma. Orbene, è questa «assunzione»che effettivamente si verifica a partire dal momento in cui la CGD non può pretendere dai beneficiari che le paghino una cifra superiore agli interessi al netto degli abbuoni. Così, la decisione impugnata ignora soluzioni più conformi alla SGAIA, più facilmente eseguibili e meno svantaggiose sia per l'intermediario sia per i beneficiari e ugualmente in grado di preservare gli interessi in vista. D'altra parte, la Repubblica portoghese e la CGD nutrivano legittime aspettative di poter far affidamento sulla sovvenzione basandosi su presupposti diversi da quelli derivanti dai citati orientamenti, resi noti dopo la chiusura del programma.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).
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