9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/24
Ricorso proposto il 27 novembre 2007 — BP Aromatics/Commissione
(Causa T-429/07)
(2008/C 37/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BP Aromatics Ltd (Sunbury on Thames, Regno Unito) (rappresentanti: A. Renshaw e G. Bushell, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione impugnata;
—
condannare alle spese la convenuta nonché ogni parte autorizzata ad intervenire nel procedimento; e
—
disporre ogni altra misura che il Tribunale ritenga necessaria.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 2007, C(2007) 3202 def., con la quale la Commissione ha ritenuto compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE, gli aiuti di Stato notificati dalle autorità portoghesi a favore della Artensa (Artenius) per la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di sostanze chimiche.
A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato gli artt. 87 CE e 88 CE, le norme relative alla loro applicazione, alcuni requisiti procedurali sostanziali, nonché taluni principi di diritto comunitario, in quanto essa ha:
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interpretato ed applicato erroneamente la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento 2002 (1), che presuppone un'analisi basata sul mercato dello SEE e non sul mercato mondiale;
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commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il mercato pertinente per l'acido tereftalico purificato sia il mercato mondiale mentre, a parere della ricorrente, è il mercato dello SEE; e
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commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare inferiore al 25 % la quota di vendite pertinente della Artensa mentre in effetti, sulla base del mercato dello SEE, essa supera tale valore.
La ricorrente sostiene che, se la Commissione avesse svolto un esame dettagliato e corretto del mercato dello SEE per l'acido tereftalico purificato, essa avrebbe incontrato serie difficoltà nel decidere sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, difficoltà che avrebbero reso necessario avviare il procedimento di esame formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.
Secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione abbia incontrato serie difficoltà nel valutare gli aiuti durante l'esame preliminare e che avrebbe dovuto, di conseguenza, avviare il procedimento formale di cui all'art. 88, n. 2, CE, è avvalorato dal lungo periodo di tempo intercorso tra la notifica delle autorità portoghesi e l'adozione della decisione impugnata.
La ricorrente adduce inoltre la violazione dei suoi diritti procedurali, poiché la Commissione non ha avviato, come avrebbe dovuto, l'esame formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.
Infine, la ricorrente lamenta la violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.
(1) Comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento [notificata con il numero C(2002) 315] (GU 2002, C 70, pag. 8).
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