9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/33
Ricorso proposto l'11 dicembre 2007 — Dylog Italia/UAMI — GSI Office Management (IP Manager)
(Causa T-453/07)
(2008/C 37/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dylog Italia (Torino) (rappresentante: avv. A. Ruo)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GSI Office Management GmbH (Planegg, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso 27 settembre 2007, R982/2005-4, nella parte in cui essa dichiara l'insussistenza del rischio di confusione per tutti i servizi per i quali è richiesta la registrazione nelle classi 35, 38 e per i servizi della classe 42 ritenuti simili ai beni coperti dal precedente marchio italiano;
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In via subordinata, annullamento della decisione impugnata per la parte in cui la commissione di ricorso ha accertato l'insussistenza del rischio di confusione per tutti i servizi della classe 38 ed i servizi della classe 42 ritenuti simili ai beni coperti dal precedente marchio italiano;
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Condanna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) alle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: GSI Office Management GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio nominativo comunitario «IP MANAGER» per servizi delle classi 35, 36, 38, 41 e 42 — domanda n. 2 177 277
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi denominativi precedenti nazionali e internazionali «MANAGER» per beni delle classi 9, 16, 35, 37, 39, 41 e 42 e marchio denominativo nazionale «HOTEL MANAGER» per beni e servizi delle classi 9 e 42
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 40/94.
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