23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/46
Ricorso proposto il 14 dicembre 2007 — Centre d'Étude e de Valorisation des Algues/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-455/07)
(2008/C 51/86)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre d'Étude e de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: avv. J.-M. Peyrical)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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in via principale, dichiarare l'irregolarità del procedimento e il mancato rispetto del principio del contraddittorio e, pertanto, annullare la nota di addebito della Commissione in data 4 ottobre 2007, n. 3240909271, e ordinare a quest'ultima di procedere al rimborso della suddetta nota di addebito a beneficio del CEVA;
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in subordine, dichiarare che gli errori rilevati nella relazione di audit RAIA non sono di una gravità tale da determinare l'applicazione dell'art. 3, n. 5, dell'allegato II al contratto, annullare la nota di addebito della Commissione in data 4 ottobre 2007, n. 3240909271, in quanto ordina il rimborso integrale delle somme versate al CEVA nell'ambito del contratto BIOPAL e ordinare alla Commissione di procedere al rimborso della nota di addebito di cui trattasi a beneficio del CEVA;
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nomina da parte del Tribunale di un perito con il compito di riesaminare il metodo di calcolo del CEVA riguardante il tempo impiegato nei progetti; confrontare tale metodo al contratto BIOPAL e alla realtà dei costi indicati nel rendiconto delle spese; di stabilire, in percentuale, la differenza tra l'importo degli errori di registrazione dei tempi di lavoro come presentato alla Commissione e l'importo di registrazione di tali tempi di lavoro secondo il metodo di calcolo ormai applicabile al CEVA; di realizzare una stima del tempo di lavoro diretto necessario alla realizzazione dei compiti del CEVA nell'ambito del contratto BIOPAL; di dire, se tale tempo di lavoro effettivo, impiegato per realizzare tali compiti, poteva essere inferiore alle 5 769,67 ore dirette indicate dal CEVA.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Commissione chiede l'annullamento della nota di addebito con cui la Commissione ha chiesto il rimborso della totalità degli anticipi versati alla ricorrente nell'ambito del contratto BIOPAL n. QLK5-CT-2002-02431, relativo all'azione chiave «Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura e sviluppo integrato delle zone rurali, comprese le zone di montagna», compreso nel programma «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (1)
A sostegno della sua domanda, essa deduce un motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe fondato la sua domanda di rimborso sui prospetti dei tempi e sulle conclusioni dell'OLAF di cui la ricorrente non sarebbe stata informata.
In subordine, la ricorrente contesta l'applicazione da parte della Commissione dell'art. 26 dell'allegato II del contratto e la dichiarazione effettuata dalla Commissione che i fatti di cui al caso di specie erano sufficientemente gravi per far valere la nozione di irregolarità finanziaria grave che giustificava un rimborso integrale degli anticipi.
(1) Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, 1998-2002.
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