23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/48
Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Hangzhou Duralamp Electronics/Consiglio
(Causa T-459/07)
(2008/C 51/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou City, Cina) (rappresentanti: avv.ti M. Gambardella e V. Villante)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare il regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, pubblicato nella GU L 272, pag. 1, del 17 ottobre 2007, nella parte in cui si applica alla ricorrente;
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condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, una società cinese, chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (1), nella parte in cui tali misure si applicano alla ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la tesi del Consiglio secondo cui tutte le CFL-i erano lo stesso prodotto, a prescindere dalle loro differenze, quali la durata di vita, la potenza in watt, la cassa, altri dispositivi integrati, la lunghezza, il diametro, la diagonale o l'utilizzatore finale, è errata.
La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione relativo al calcolo dei margini di dumping, dei margini di sottoquotazione e della soglia di pregiudizio. La metodologia con la quale i dati sono stati estrapolati dai dati di Eurostat, a parere della ricorrente, non è stata spiegata nel regolamento impugnato e il Consiglio avrebbe dovuto fornire alle parti dell'indagine un riassunto non riservato della metodologia utilizzata, con esempi dei calcoli effettuati.
Inoltre, la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al contraddittorio per quanto riguarda la scelta del paese di riferimento, posto che non le è stata offerta la possibilità, nel corso delle indagini sfociate nell'adozione del regolamento impugnato, di commentare la sostituzione del Messico da parte della Corea in qualità di paese di riferimento.
In aggiunta, la ricorrente allega che il Consiglio ha violato gli artt. 7, 9 e 21 del regolamento di base (2) istituendo dazi antidumping allorché l'interesse della Comunità non richiedeva un intervento.
Infine, la ricorrente afferma che il Consiglio ha violato l'art. 5, n. 4, del regolamento base e ha commesso un manifesto errore di valutazione istituendo dazi antidumping nonostante la denuncia che ha dato origine all'indagine non fosse sostenuta dalla industria comunitaria, posto che la quota di produttori comunitari contrari alla denuncia rappresentava più del 50 % del totale della produzione comunitaria del prodotto in oggetto.
(1) GU 2007 L 272, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).
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