23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/49
Ricorso proposto il 19 dicembre 2007 — Visa Europe and Visa International Service Association/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-461/07)
(2008/C 51/91)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Visa Europe Ltd (Londra, Regno Unito) e Visa International Service Association (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Morris, QC, H. Davies, Barrister, A. Howard, Barrister, V. Davies, Solicitor e H. Masters, Solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia
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annullare in toto la decisione impugnata;
—
annullare in toto l'art. 2 della decisione medesima o, in subordine, ridurre l'ammenda ivi indicata secondo giustizia; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Visa Europe e la Visa International Service Association («Visa») chiedono l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C (2007)4471 def., relativa ad un procedimento avviato ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/D1/37860 — Morgan Stanley/Visa International e Visa Europe), con riguardo, da un lato, all'affermazione secondo cui la Visa avrebbe violato l'art. 81 CE nonché l'art. 53 SEE, per aver negato alla Morgan Stanley Bank International Limited («Morgan Stanley») di divenire membro della Visa Europe anteriormente al 22 settembre 2006, sulla base del rilievo che tale istituto era detentore ed operatore di un sistema di carte di credito concorrente, e, dall'altro, all'irrogazione di un'ammenda alle ricorrenti in ragione di 10,2 milioni di Euro.
Per quanto attiene alle violazioni contestate dalla Commissione, la Visa deduce tre motivi di ricorso. In particolare, essa sostiene che l'affermazione della Commissione, secondo cui la negata ammissione della Morgan Stanley al sistema Visa costituirebbe una sensibile restrizione alla concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, è viziata da manifesto errore di diritto e che la Commissione ha omesso di fornire adeguata motivazione.
a)
In primo luogo, la Visa afferma che la Commissione ha applicato erronei criteri giuridici ed economici nell'applicazione della menzionata disposizione, segnatamente laddove ha sostenuto che sussisterebbe «margine per ulteriore concorrenza», giungendo in tale modo alle erronee valutazioni, sotto il profilo di fatto e quello economico, circa i pretesi effetti della mancata ammissione della Morgan Stanley. In realtà, secondo la Visa, alla Morgan Stanley non è stato impedito l'accesso al mercato pertinente («il mercato di acquisizione nel Regno Unito»).
b)
In secondo luogo, la Visa afferma che la Commissione ha violato una regola procedurale fondamentale, avendo modificato la formulazione degli addebiti, quanto agli effetti restrittivi, in sede di decisione, senza dare in tal modo alla Visa la possibilità di replicare alla nuova formulazione.
c)
In terzo luogo, anche ammesso che sia stato impedito alla Morgan Stanley l'accesso al mercato di acquisizione nel Regno Unito, non si sono verificati sufficienti effetti anticoncorrenziali.
Quanto all'ammenda erogata, la Visa deduce i seguenti motivi ai sensi dell'art. 229 CE:
a)
Conformemente all'applicazione dei principi fondamentali del diritto comunitario alle particolari circostanze della specie ed alla luce dell'effettiva incertezza quanto all'illegittimità della mancata ammissione della Morgan Stanley, la Commissione non avrebbe dovuto irrogare alcuna ammenda alla Visa. La Visa ritiene, infatti, che l'ammenda sia del tutto ingiustificata, considerato che l'accordo di cui trattasi era stato formalmente notificato alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 17/62 (1) e che il potere di irrogare ammende ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) è sorto unicamente per effetto del forte ritardo accumulato dalla Commissione nel corso della fase amministrativa di procedimento.
b)
In subordine, la Commissione è incorsa, a parere della Visa, in vari errori di diritto e di valutazione quanto all'importo dell'ammenda legittimamente irrogabile alle ricorrenti. Ciò premesso, la Visa sostiene che l'ammenda in ragione di 10,2 milioni di Euro sia manifestamente eccessiva e sproporzionata; essa ignorerebbe i ragionevoli dubbi quanto alla illegittimità della condotta della Visa.
Infine, la Visa sostiene che la Commissione era unicamente legittimata a irrogare alla Visa un'ammenda con riguardo al periodo in cui è risultato provato che alla Morgan Stanley sia stato impedito l'accesso al mercato di acquisizione nel Regno Unito. Anche ammesso che l'originario rifiuto della Visa di fare accedere la Morgan Stanley nella Visa stessa possa aver determinato alterazioni della concorrenza nel mercato pertinente, ciò deve restare escluso per quanto riguarda il periodo successivo, ragion per cui la Commissione, conformemente a quanto indicato negli orientamenti del 1998, non avrebbe potuto applicare un coefficiente per violazione continuata.
(1) Regolamento del Consiglio n. 17: prima regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (GU 13, pag. 204).
(2) Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).
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