23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/50
Ricorso proposto il 19 dicembre 2007 — GALP Energia España e a./Commissione
(Causa T-462/07)
(2008/C 51/92)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: GALP Energia España e a. (Madrid, Spagna) Petróleos de Portugal SA (Lisbona, Portogallo) e GALP Energia, SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. M. Slotboom,)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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In via principale, annullamento della decisione impugnata;
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in via subordinata, annullamento degli artt. 1, 2 e 3 di tale decisione per quanto riguarda le ricorrenti, o
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in via subordinata, annullamento dell'art. 2 della decisione nella parte in cui infligge un'ammenda alle ricorrenti;
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in via subordinata, riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 2 della decisione;
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007) 4441, finale, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/F/38710 — Bitume — Spagna), in cui la Commissione ha accertato che le ricorrenti hanno partecipato, con altre imprese, ad una serie di accordi e pratiche concertate nel settore del bitume da penetrazione per il territorio spagnolo diretti alla ripartizione del mercato ed al coordinamento dei prezzi.
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:
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la Commissione, in violazione del principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha omesso di avviare un'indagine, leale, attenta e imparziale, sostituendo la propria indagine indipendente dei fatti pertinenti con accuse vaghe e scorrette avanzate da altri denuncianti;
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la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE e l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1) con errori manifesti di valutazione e mancata applicazione delle norme, avendo ritenuto che la GALP Energia España avesse partecipato alla ripartizione della clientela al monitoraggio e a meccanismi di compensazione o in qualsivoglia accordo sui prezzi, come descritto nella decisione impugnata;
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la Commissione avrebbe poi violato l'art. 81 CE e l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in sede di determinazione della durata della presunta violazione dell'art. 81 CE, avendo ritenuto che il coinvolgimento della GALP Energia España nelle pratiche vietate fosse durato fino all'ottobre 2002. Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe violato le disposizioni sopra menzionate in sede di determinazione dell'importo delle ammende loro inflitte;
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infine, poiché la Commissione non ha avviato un'indagine attenta e indipendente, vi sarebbe un difetto di prova e di motivazione, in contrasto con l'art. 253 CE.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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