23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/56
Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Nynäs Petroleum e Nynas Petróleo/Commissione
(Causa T-482/07)
(2008/C 51/101)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: AB Nynäs Petroleum (Stoccolma, Svezia) e Nynas Petróleo, SA (rappresentanti: D. Beard, Barrister e M. Dean, Solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
—
Annullamento dell'art. 1 della decisione, nella parte in cui essa è applicabile alla Nynas per il periodo 1991-1996;
—
Annullamento dell'art. 1 della decisione nella parte in cui essa è applicabile alla Nynas per quanto riguarda il coordinamento dei prezzi;
—
Annullamento dell'art. 2 della decisione nella parte in cui essa infligge ammerde per EUR 10 642 500 alla Nynas SA e EUR 10 395 000 alla AB Nynas o, in alternativa, riduzione di dette ammende;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso si chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C (2007)4441, finale, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), in cui la Commissione ha accertato che le ricorrenti, la Nynäs Petroleum e la Nynas Petróleo (congiuntamente: la «Nynas»), hanno partecipato, con altre imprese ad una serie di accordi e pratiche concertate nel settore del bitume da penetrazione per il territorio spagnolo diretti alla ripartizione del mercato ed al coordinamento dei prezzi; inoltre, o in alternativa, si chiede, ai sensi dell'art. 229 CE, la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
Le ragioni del ricorso sono fondate sui seguenti motivi:
i)
La Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione della durata del coinvolgimento della Nynas nei presunti accordi di ripartizione del mercato, avendo ritenuto, in particolare, che la Nynas avesse partecipato alle presunte violazioni tra il 1991 e il 1996.
ii)
La Commissione avrebbe erroneamente affermato che la Nynas era coinvolta nella presunta violazione relativa alla fissazione del prezzo.
iii)
Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione sarebbbe incorsa in errore in sede di valutazione del grado di coinvolgimento della Nynas in taluni aspetti delle violazioni e di determinazione del livello appropriato dell'ammenda da infliggere alla Nynas.
Full & Egal Universal Law Academy