23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/57
Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Olive Line International/UAMI Knopf (o-live)
(Causa T-485/07)
(2008/C 51/104)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Reinhard Knopf (Malsch, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la decisione della decisione della seconda commissione di ricorso UAMI 26 settembre 2007, che respinge il ricorso avverso la registrazione del marchio comunitario n. 3 219 193 è in contrasto con il regolamento CE n. 40/94;
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Ordinare che i costi del procedimento saranno sostenuti dal convenuto e, eventualmente, dall'altra parte.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Reinhard Knopf
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «o-live» per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 33 — domanda n. 3 219 193
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio nazionale «Olive lines» per attività commerciali relative alla natura di intermediario
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi è un rischio di confusione tra il marchio precedente non registrato, in possesso di una rilevanza non solo locale, ed il marchio richiesto.
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