8.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 64/49
Ricorso proposto il 18 dicembre 2007 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades e altri/Commissione
(Causa T-496/07)
(2008/C 64/80)
Lingua processuale: spagnolo
Parti
Ricorrenti: Repsol YPF Lubricantes y especialidades e altri (Madrid, Spagna), Repsol Petróleo, SA (Madrid, Spagna), Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: sig.ri L. Ortiz Blanco, J. Buendìa Sierra, e sig.ra M. Muñoz de Juan, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullamento della decisione con riguardo:
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all'imputazione della responsabilità in solido nell'infrazione alla Repsol Petróleo, S:A.,
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all'imputazione della responsabilità in solido e a catena alla Repsol YPF, S.A.,
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alla determinazione dell'importo di base fissato, in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità, non essendosi tenuto conto del limitato ambito geografico e valore economico del mercato interessato, né della sussistenza di effetti sul mercato (o, in mancanza, del suo scarso impatto),
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all'errata applicazione della Comunicazione di clemenza, in particolare con riguardo alla percentuale di riduzione dell'ammenda concessa alla Repsol, nonché
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all'applicazione dell'aggravante della leadership;
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per queste ragioni, adeguata riduzione, da parte del Tribunale nell'esercizio della propria giurisdizione, dell'ammenda imposta alla Repsol;
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condanna della Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso in esame, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007) 4441, def. (caso COMP/38710 — Bitume — Spagna), in cui la Commissione ha accertato che le ricorrenti, unitamente ad altre imprese, hanno violato l'art. 81 CE, avendo partecipato, per un determinato periodo, ad una serie di accordi e pratiche concertate nel settore del bitume da penetrazione, consistenti in accordi diretti alla ripartizione del mercato ed al coordinamento dei prezzi. Per tali infrazioni, la Commissione ha imposto alle ricorrenti un'ammenda, con responsabilità in solido.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, un errore nella valutazione dei fatti e in diritto, consistente nell'aver erroneamente trasferito la responsabilità dell'infrazione alle società madri della Repsol YPF Lubricantes y especialidades, S.A. In tale contesto, le ricorrenti ritengono che l'imputazione della responsabilità a catena si ponga in contrasto con la giurisprudenza comunitaria.
In secondo luogo, le ricorrenti contestano alla Commissione la violazione del principio di proporzionalità nel calcolo dell'importo iniziale.
In terzo luogo, le ricorrenti deducono un errore manifesto di valutazione o, in subordine, la violazione dei principi generali della tutela del legittimo affidamento, delle proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione della percentuale di riduzione dell'ammenda nell'ambito della Comunicazione sulla cooperazione del 2002 (1).
Infine, le ricorrenti ritengono che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione quanto all'applicazione dell'aggravante della leadership del cartello con altre imprese.
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).
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