Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 2 settembre 2009 – E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade / Commissione
(causa T‑57/07)
«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune – Impegni – Lettere della Commissione riguardanti gli impegni – Atti non impugnabili – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera proveniente da un’istituzione – Lettera che si limita a fornire un’interpretazione di un testo normativo – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 30-51)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione 19 dicembre 2006 e 16 gennaio 2007 riguardanti gli impegni assunti dalla E.ON Ruhrgas International AG previsti all’art. 3 della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, con la quale quest’ultima ha dichiarato un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e l’accordo SEE (caso COMP/M.3696 – E.ON/MOL).
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La E.ON Ruhrgas International AG e la E.ON Földgáz Trade Zrt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.
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