Causa T‑215/07
Beniamino Donnici
contro
Parlamento europeo
«Declinatoria di competenza»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Ripartizione delle competenze fra la Corte e il Tribunale di primo grado
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 54, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 80)
L’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia esclude il diritto di intervento delle persone fisiche o giuridiche nelle controversie dinanzi alla Corte fra Stati membri, da un lato, e istituzioni della Comunità, dall’altro. L’unica possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i loro motivi ed argomenti nelle controversie che le riguardano consiste quindi nel proporre esse stesse, nell’ipotesi in cui sono legittimate a farlo, un ricorso dinanzi al giudice competente a conoscerne. È nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e della salvaguardia dei diritti della difesa dei singoli che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro sia in grado di prendere in considerazione i vari motivi e argomenti di fatto e di diritto dedotti dalle persone fisiche o giuridiche a sostegno delle loro domande dirette all’annullamento di un medesimo atto. Pertanto, il Tribunale declina la propria competenza a favore della Corte affinché quest’ultima possa statuire sulla domanda di annullamento.
(v. punti 9‑10, 12)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 dicembre 2007 (*)
«Declinatoria di competenza»
Nella causa T‑215/07,
Beniamino Donnici, residente in Castrolibero (Italia), rappresentato dagli avv.ti M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego e P. Salvatore,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück, N. Lorenz e L. Visaggio, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007, sulla verifica dei poteri di Beniamino Donnici [2007/2121(REG)], che dichiara non valido il suo mandato di membro del Parlamento europeo,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2007, registrato con il numero di ruolo T‑215/07, il sig. Donnici ha proposto un ricorso di annullamento della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007, sulla verifica dei suoi poteri [2007/2121(REG)], che dichiara non valido il suo mandato di membro del Parlamento europeo (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
2 Con atto separato, depositato lo stesso giorno, il sig. Donnici ha presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Il giudice del procedimento sommario ha accolto tale domanda con ordinanza 15 novembre 2007, causa T‑215/07 R, Donnici/Parlamento (Racc. pag. II‑4673) ed ha sospeso l’esecuzione della decisione impugnata.
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 agosto 2007, registrato con il numero di ruolo C‑393/07, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento della decisione impugnata.
4 Ai sensi dell’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando la Corte e il Tribunale siano investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell’art. 230 CE, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.
5 Nel caso di specie, entrambi i ricorsi proposti dinanzi alla Corte e al Tribunale hanno ad oggetto una domanda di annullamento della medesima decisione.
6 Occorre rilevare che la Corte non ha sospeso il procedimento dinanzi ad essa proposto nella causa C‑393/07 in applicazione dell’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte. Spetta quindi al Tribunale adottare una decisione su un’eventuale sospensione del procedimento o su un’eventuale rimessione della presente causa.
7 Conformemente all’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte, le parti sono state invitate, con lettera del cancelliere del Tribunale del 25 ottobre 2007, a presentare le loro osservazioni su un’eventuale rimessione da parte del Tribunale, affinché la Corte possa statuire simultaneamente sui due ricorsi di annullamento, ovvero su un’eventuale sospensione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale sino alla pronunzia della sentenza della Corte.
8 Il Parlamento ha comunicato di essere favorevole ad una rimessione da parte del Tribunale, mentre il sig. Donnici, da parte sua, si oppone tanto alla sospensione quanto alla rimessione da parte del Tribunale, dichiarandosi favorevole alla continuazione del procedimento dinanzi a quest’ultimo al fine, a suo avviso, di garantire il rispetto del duplice grado di giurisdizione e del contraddittorio.
9 A tal riguardo, occorre rilevare che l’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte esclude il diritto di intervento delle persone fisiche o giuridiche nelle controversie dinanzi alla Corte fra Stati membri, da un lato, e istituzioni della Comunità, dall’altro. L’unica possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i loro motivi ed argomenti nelle controversie che le riguardano consiste quindi nel proporre esse stesse, nell’ipotesi in cui sono legittimate a farlo, un ricorso dinanzi al giudice competente a conoscerne (ordinanze del Tribunale 16 novembre 1998, causa T‑41/97, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. II‑4117, punto 6, e 16 maggio 2003, causa T‑140/03, Forum 187/Commissione, Racc. pag. II‑2069, punto 7).
10 Poiché la Corte non ha sospeso il procedimento dinanzi ad essa proposto nella causa C‑393/07 e il Tribunale può ordinare la sospensione o la rimessione della causa T‑215/07, è nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e della salvaguardia dei diritti della difesa dei singoli che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro sia in grado di prendere in considerazione i vari motivi e argomenti di fatto e di diritto dedotti dalle persone fisiche o giuridiche a sostegno delle loro domande dirette all’annullamento di un medesimo atto.
11 Nel caso di specie, la sospensione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale sino alla pronunzia della Corte sulla decisione impugnata non consentirebbe alla Corte di esaminare i motivi e gli argomenti dedotti dal sig. Donnici a sostegno della sua domanda di annullamento del medesimo atto.
12 Pertanto, conformemente all’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte e all’art. 80 del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale declina la propria competenza a favore della Corte affinché quest’ultima possa statuire sulla domanda di annullamento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T‑215/07 a favore della Corte, affinché quest’ultima possa statuire sulla domanda di annullamento.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 dicembre 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. Azizi
* Lingua processuale: l’italiano.
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