Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 3 novembre 2008 – Union nationale de l’apiculture française e altri / Commissione
(causa T‑403/07)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Direttiva 2007/52/CE – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 91/414; direttiva della Commissione 2007/52) (v. punti 39‑52)
2. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale sulla validità (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE) (v. punti 53‑55)
3. Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Dichiarazione di invalidità di un atto comunitario – Effetti (Artt. 233 CE e 234 CE) (v. punto 56)
Oggetto
Domanda di annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE, ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (GU L 214, pag. 3).
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Non vi è luogo a provvedere quanto alle domande di intervento.
3)
La Union Nationale de l’apiculture française, la Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, l’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani e la Asociación Galega de Apicultura sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
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