ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
12 febbraio 2010 ( *1 )
Nella causa T-456/07,
Commissione europea, rappresentata dai sigg. J.-F. Pasquier e D. Martin, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT), rappresentato inizialmente dall’avv. G. Vandersanden, successivamente dall’avv. L. Levi,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’asserita decisione con la quale il CdT avrebbe rifiutato di versare al bilancio generale, per gli esercizi di bilancio 1998-2005, un contributo che costituisce la quota di finanziamento del regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
Regime pensionistico comunitario
1
La formulazione dell’art. 83 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, sia nella versione in vigore prima del 1o maggio 2004 (in prosieguo: il «vecchio Statuto») sia in quella successiva a tale data (in prosieguo: il «nuovo Statuto»), è la seguente:
«1. Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.
(…).
2. I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. (…)».
2
L’art. 83 bis, n. 2, incluso nel nuovo Statuto, dispone quanto segue:
«Le agenzie (…) che non ricevono sussidi dal bilancio dell’Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni».
Regolamento finanziario
3
La possibilità per le istituzioni di accertare i crediti di cui esse ritengono essere titolari è prevista dall’art. 72, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1, rettifica in GU 2003, L 25, pag. 43, in prosieguo: il «regolamento finanziario»), applicabile a decorrere dal . Tale disposizione enuncia quanto segue:
«L’istituzione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 256 (…) CE».
Disposizioni applicabili al CdT
Disposizioni applicabili durante tutto il periodo controverso
4
Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) è un’agenzia istituita dal regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1994, n. 2965, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314, pag. 1). Il CdT è dotato di personalità giuridica (art. 3 del regolamento n. 2965/94) e dispone di un bilancio autonomo. Esso assicura i servizi di traduzione agli organismi di cui all’art. 2 del regolamento n. 2965/94 nonché, eventualmente, alle istituzioni. Esso partecipa anche al Comitato interistituzionale di traduzione. Esso ha sede a Lussemburgo (Lussemburgo).
5
L’art. 9 del regolamento n. 2965/94 è formulato come segue:
«1. A capo del [CdT] è posto un direttore nominato dal consiglio d’amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
2. Il direttore è il rappresentante legale del [CdT]. È responsabile:
—
dell’elaborazione e dell’attuazione corrette del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d’amministrazione;
—
dell’amministrazione corrente;
—
dell’esecuzione dei compiti affidati al [CdT];
—
dell’esecuzione del bilancio;
—
di qualsiasi questione concernente il personale;
—
della preparazione delle riunioni del consiglio d’amministrazione.
3. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d’amministrazione».
6
L’art. 17 del regolamento n. 2965/94 dispone che il personale del CdT è soggetto alle regolamentazioni e ai regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
7
Il regolamento n. 2965/94 è stato modificato in due occasioni. La prima, in vigore a decorrere dal 17 novembre 1995, è stata introdotta dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 2610 (GU L 268, pag. 1). La seconda, applicabile dal , risulta dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 1645 (GU L 245, pag. 13).
Disposizioni applicabili agli anni 1998-2002
8
Nella sua versione applicabile agli esercizi di bilancio 1998-2002, contenuta nel regolamento n. 2610/95, l’art. 10 del regolamento n. 2965/94 è formulato come segue:
«1. Tutte le entrate e le spese del [CdT] sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio del [CdT].
a)
Le entrate e le spese del bilancio del [CdT] devono essere in pareggio.
b)
Fatte salve le disposizioni della lettera c), le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il [CdT] opera per il lavoro da esso effettuato.
c)
Nel periodo iniziale, che non deve superare i tre esercizi di bilancio:
—
gli organismi per i quali il [CdT] opera forniscono un importo forfettario che rappresenta una percentuale del loro bilancio basata sulle più precise informazioni possibili e viene adeguata a seconda del lavoro compiuto;
—
il bilancio generale delle Comunità europee può fornire un contributo al [CdT] per garantire il suo operato.
3. Le spese del [CdT] comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di esercizio».
9
Le norme relative all’approvazione e all’esecuzione del bilancio del CdT, come applicabili dal 1998 al 2002, sono stabilite negli artt. 13-15 del regolamento n. 2965/94, nella sua versione risultante dal regolamento n. 2610/95. Emerge da tali disposizioni che il direttore del CdT è competente per la preparazione e l’esecuzione del bilancio, mentre spettano al consiglio d’amministrazione l’approvazione e il discarico relativo al bilancio.
Disposizioni applicabili agli anni 2003-2005
10
Nella versione applicabile agli esercizi di bilancio 2003-2005, risultante dal regolamento n. 1645/2003, l’art. 10 del regolamento n. 2965/94 è formulato come segue:
«1. Tutte le entrate e le spese del [CdT] sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio del [CdT].
a)
Le entrate e le spese del bilancio del [CdT] devono essere in pareggio.
b)
Le entrate del [CdT] comprendono i versamenti effettuati dagli organismi per i quali il [CdT] opera e dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, ivi comprese attività a carattere interistituzionale, nonché una sovvenzione comunitaria.
3. Le spese del [CdT] comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di esercizio».
11
Le norme relative all’approvazione e all’esecuzione del bilancio del CdT, come applicabili dal 2003 al 2005, sono stabilite dagli artt. 13-15 del regolamento n. 2965/94, nella sua versione risultante dal regolamento n. 1645/2003. Tali ultime disposizioni non rimettono in discussione le competenze del direttore. Esse prevedono, invece, l’intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea per stabilire l’importo del sussidio comunitario di cui all’art. 10, n. 2, del regolamento n. 2965/94, come modificato, e per dare al direttore il discarico relativo all’esecuzione del bilancio del CdT. Con la presente riserva, le competenze del consiglio d’amministrazione restano invariate.
Fatti all’origine della controversia
Domande di versamento al bilancio generale di un contributo al regime pensionistico comunitario per gli esercizi di bilancio 1998-2005
12
Con nota del direttore generale della Direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» del 1o luglio 1998 (in prosieguo: la «nota ») la Commissione delle Comunità europee ha chiesto all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nonché all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), di versare al bilancio comunitario un contributo corrispondente alla quota di finanziamento del regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro.
13
La nota 1o luglio 1998 indicava quanto segue:
«Gli organismi decentralizzati versano mensilmente alla Commissione gli importi dei contributi del loro personale al regime pensionistico comunitario. Taluni di questi organismi, tra cui il vostro, hanno vocazione ad essere parzialmente o totalmente autofinanziati. Al fine di mantenere il bilancio in pareggio e di rispettare la logica del regime delle pensioni (…), occorre dunque che tali organismi paghino al regime un contributo spettante al datore di lavoro, corrispondente al doppio del contributo a carico del personale, ponderato in funzione del tasso di autofinanziamento di ogni organismo.
Tale prassi trova il suo fondamento implicito nei regolamenti che istituiscono le agenzie (…).
Di conseguenza, vi invito a versare alla Commissione, secondo la procedura prevista per il versamento dei contributi a carico del personale, l’importo corrispondente al contributo “datore di lavoro” del vostro organismo al finanziamento del regime delle pensioni, importo che la Commissione impiegherà conformemente alle disposizioni pertinenti.
Tali versamenti dovrebbero essere effettuati retroattivamente a decorrere dall’anno in cui il vostro organismo ha iniziato a percepire risorse proprie, unitamente ad un tasso d’interesse adeguato».
14
La nota 1o luglio 1998 è stata trasmessa al direttore del CdT il a mezzo telefax trasmesso dal capo dell’unità «Pensioni e relazioni con gli ex funzionari» della DG «Personale e amministrazione» della Commissione. In tale telefax si precisava che la nota era in realtà anch’essa rivolta al CdT, il quale veniva «pregato di considerarla di conseguenza».
15
Il 19 agosto 1998, il direttore del CdT ha risposto al capo dell’unità «Pensioni e relazioni con gli ex funzionari» della DG «Personale e amministrazione» della Commissione di voler prendere in considerazione tale domanda, chiedendo alla Commissione di fornirgli il «fondamento giuridico della prassi proposta per quanto riguarda il [CdT]».
16
Il 9 febbraio 2000, il CdT ha richiesto il parere della Commissione sulla sua posizione, secondo la quale il contributo al regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro doveva essere pagato mediante il bilancio generale delle Comunità.
17
Con nota 16 marzo 2000, il capo dell’unità «Pensioni e relazioni con gli ex funzionari» della DG «Personale e amministrazione» della Commissione ha precisato che il CdT doveva essere considerato un organismo autofinanziato fin dalla sua istituzione e che, di conseguenza, doveva versare, da allora, al bilancio generale, il contributo al regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro.
18
Con nota 11 aprile 2000, il responsabile del dipartimento «Amministrazione generale, finanze e personale» del CdT ha reso noto alla Commissione che, ad avviso del consiglio d’amministrazione del CdT, la posizione manifestata nella nota si fondava su un’argomentazione incoerente e incompleta ed era priva di fondamento giuridico. La Commissione veniva nuovamente invitata a precisare il fondamento giuridico della sua domanda al fine di consentire al consiglio d’amministrazione di darvi un eventuale esito positivo.
19
Con nota 16 maggio 2000, il capo dell’unità «Pensioni e relazioni con gli ex funzionari» della DG «Personale e amministrazione» della Commissione ha confermato la posizione in precedenza espressa, secondo la quale il CdT era tenuto a versare un contributo consistente nei due terzi del finanziamento del regime pensionistico comunitario. La Commissione era del parere che il CdT fosse «manifestamente autofinanziato», in quanto era retribuito per la prestazione di servizi, ma si poteva discutere sulla questione se l’obbligo di versamento del «contributo datore di lavoro» incombesse al CdT durante il periodo iniziale di cui all’art. 10, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2965/94, nella versione all’epoca in vigore (v. punto 8 supra).
20
Con nota 21 giugno 2000, il responsabile del dipartimento «Amministrazione generale, finanze e personale» del CdT ribadiva di non poter procedere al versamento del «contributo datore di lavoro» fintantoché la Commissione non avesse fornito il fondamento giuridico della sua richiesta. In tale nota, era anche indicato che la domanda della Commissione appariva in contrasto con l’art. 83, n. 1, del vecchio Statuto, ai sensi del quale «[i]l pagamento delle prestazioni previste dal (…) regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità». Pertanto, l’indicazione di un fondamento giuridico chiaro appariva necessaria «al fine di evitare ogni contestazione da parte [del] controllo finanziario [del CdT] e della Corte dei conti [delle Comunità europee]».
21
Il 27 ottobre 2000, il consiglio d’amministrazione del CdT ha deciso di prevedere nei conti dell’agenzia una riserva pari all’importo del contributo richiesto dalla Commissione a decorrere dal 1998. Tuttavia, prima di procedere al pagamento dell’importo corrispondente, esso domandava nuovamente alla Commissione di precisare su quale fondamento giuridico essa domandava tale versamento.
22
In una nota del 24 ottobre 2000, volta a preparare una riunione tra servizi e comunicata per informazione al CdT, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» della Commissione indicava quanto segue:
«[Il vecchio] Statuto ha, in origine, previsto il funzionamento di un regime pensionistico per il personale cui esso si applicava, e il cui datore di lavoro era esclusivamente finanziato dal bilancio delle [Comunità].
[Il vecchio] Statuto (…) non ha esplicitamente previsto il finanziamento del regime pensionistico da parte di un datore di lavoro che non sarebbe finanziato mediante il bilancio delle [Comunità]. Orbene, è legittimo sollevare la questione se il bilancio [delle Comunità] debba finanziare una parte delle spese di personale – nella fattispecie, le pensioni – di un siffatto organismo.
Dal canto suo, il regolamento che istituisce il CdT non ha esplicitamente previsto il versamento di tale contributo al regime, ma ha disposto che il CdT possa essere sovvenzionato dal bilancio [delle Comunità] unicamente nei primi tre anni della sua esistenza, indicando, dunque, implicitamente, un autofinanziamento per il periodo successivo.
Sarebbe dunque illogico che un organismo autofinanziato necessiti di essere sovvenzionato dal bilancio [delle Comunità] per una parte delle sue spese di personale corrispondenti precisamente alle pensioni, mentre le altre sue spese di personale graverebbero sul suo bilancio.
Di conseguenza, e benché non sia fatta menzione esplicita né nel [vecchio] Statuto né nel regolamento [n. 2965/94], sembra logico che il CdT versi, in qualità di datore di lavoro, un contributo al bilancio [delle Comunità] per adempiere ai suoi obblighi in materia di pensioni e riversarli sul bilancio [delle Comunità].
Si tratta di circostanze assolutamente identiche a quelle di due organismi autofinanziati (UAMI e CPVO) che li hanno indotti a versare al bilancio [delle Comunità] la quota contributiva al regime pensionistico a carico del datore di lavoro (doppia di quella a carico dei dipendenti), affinché il regime prenda a carico – a lungo termine – le corrispondenti spese relative alle pensioni.
Il problema insorge dal fatto che il CdT ritiene che l’attuale fondamento giuridico non sia vincolante. Il servizio giuridico della Commissione ha confermato che, su un piano rigorosamente giuridico, si deve constatare che non esistono disposizioni che impongano espressamente alle agenzie di versare al bilancio generale i loro contributi “datore di lavoro”, e una semplice menzione nella linea di entrata del bilancio sembrerebbe insufficiente a tal fine.
Il dibattito dovrebbe orientarsi dunque verso la definizione del fondamento giuridico appropriato atto ad imporre un siffatto obbligo, e si può fare riferimento unicamente allo Statuto stesso o al regolamento che istituisce il CdT.
Una modifica [del vecchio] Statuto può sicuramente essere prevista e potrebbe essere attuata sulla scia delle misure in itinere (…). Tuttavia, anche una modifica del regolamento [n. 2965/94] sarebbe decisamente auspicabile e potrebbe bastare a confermare che tale organismo si autofinanzia completamente e copre le proprie spese di personale, il che fornirebbe un fondamento giuridico esplicito al versamento del contributo del CdT al bilancio [delle Comunità]».
23
Con nota 16 marzo 2001, il direttore del CdT ha informato il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» della Commissione del fatto che condivideva le riserve esposte nella nota relativamente all’esistenza di un fondamento normativo atto a giustificare la domanda della Commissione e suggeriva l’elaborazione da parte della Commissione di un progetto di accordo.
24
Con nota 11 ottobre 2001, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» della Commissione trasmetteva un progetto di accordo al CdT. L’art. 1 di tale progetto di accordo prevedeva che la Commissione assicurasse il pagamento delle pensioni dovute ai funzionari e agli altri agenti del CdT. L’art. 2 sanciva, in particolare, che il CdT versasse mensilmente al bilancio dell’Unione europea un contributo costituito dalla totalità dell’importo volto a coprire l’importo attuariale dei diritti a pensione maturati dal suo personale, e ciò a decorrere dal .
25
Il 26 ottobre 2001, il consiglio d’amministrazione del CdT decideva di non dare seguito a tale progetto di accordo.
26
Con nota 17 maggio 2005, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» della Commissione chiedeva al CdT, sul fondamento dell’art. 83 bis, n. 2, del nuovo Statuto (v. punto 2 supra), di versare gli importi corrispondenti al contributo al regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro relativi al 2005, vale a dire un importo pari a 1,52 milioni di euro. Peraltro, per gli esercizi 1998-2004, il CdT veniva invitato a versare gli importi già previsti, cioè un importo al netto dell’attualizzazione pari a 6 milioni di euro. Di conseguenza, il CdT veniva informato che i servizi della Commissione incaricati della gestione e della liquidazione dei diritti individuali avrebbero emesso degli ordini di pagamento.
27
Con nota 26 agosto 2005, il direttore ad interim del CdT contestava che quest’ultimo fosse un organismo autofinanziato. A tale proposito, il CdT faceva valere che l’art. 10, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2965/94, nella versione in vigore a partire dal 2003, prevedeva che esso beneficiava di un sussidio comunitario (v. punto 10 supra) e che era soggetto alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle agenzie finanziate dal bilancio generale. Peraltro, il CdT rammentava che non poteva soddisfare la domanda della Commissione presentata per gli esercizi 1998-2004, in quanto la Commissione aveva essa stessa riconosciuto che non vi era alcun fondamento giuridico che la giustificasse. La Commissione era dunque invitata a sospendere ogni procedura di riscossione dei crediti contestati.
28
Con nota 7 marzo 2006, il direttore generale della DG «Traduzione», in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione del CdT, manifestava il suo parere su una proposta del CdT volta a sottoporre la controversia ad un esperto indipendente. Emerge da tale nota, trasmessa al direttore ad interim del CdT, che i servizi della Commissione non opponevano obiezioni al fatto che il CdT chiedesse un parere giuridico indipendente, ma che essi ritenevano che un tale parere non poteva essere vincolante per la Commissione, e che la controversia, qualora dovesse persistere, sarebbe potuta essere risolta solo dinanzi al giudice comunitario.
Atto impugnato
29
Il 21 marzo 2006, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» inviava una nota al direttore ad interim del CdT. In tale nota, la Commissione confermava la sua domanda di versamento al bilancio generale del contributo al regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro per gli anni 1998-2005 e chiedeva al CdT di comunicargli la sua posizione motivata su tale questione entro il termine di un mese.
30
Con nota 7 aprile 2006 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), il direttore ad interim del CdT trasmetteva al direttore della DG «Personale e amministrazione» un parere emesso il dal consiglio d’amministrazione del CdT (in prosieguo: il «parere »).
31
In tale parere, il consiglio d’amministrazione del CdT indicava che, dopo aver preso in considerazione un documento riassuntivo elaborato il 10 gennaio 2006 dal direttore generale della DG «Traduzione» della Commissione, un parere del redatto dal responsabile della sezione «Affari giuridici» del CdT nonché una nota redatta da un professore di diritto, esso considerava di non essere tenuto al versamento dei «contributi datore di lavoro» al regime pensionistico comunitario. Tuttavia, esso invitava la Commissione ad accettare di sottoporre la controversia ad arbitrato, al fine di risolvere in via definitiva tale questione.
Procedimento e conclusioni delle parti
32
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte in data 15 giugno 2006 la Commissione ha proposto il presente ricorso.
33
Con ordinanza 11 dicembre 2007, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale.
34
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare l’atto impugnato;
—
condannare il CdT alle spese.
35
Il CdT conclude che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso, in via principale, in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;
—
condannare la Commissione alle spese.
In diritto
36
Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
37
Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire senza proseguire il procedimento.
38
In via principale, il CdT oppone due motivi di irricevibilità al presente ricorso. Il primo è attinente al fatto che l’atto impugnato non è un provvedimento che produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della Commissione, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima. Il secondo motivo di irricevibilità opposto dal CdT è relativo al fatto che tale organismo non fa parte delle istituzioni elencate all’art. 230 CE, di cui il Tribunale controlla la legalità degli atti.
39
Occorre esaminare in primo luogo il primo motivo di irricevibilità.
Argomenti delle parti
40
Il CdT fa valere che l’atto impugnato, che consiste nella trasmissione del parere 22 marzo 2006, non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento, in quanto l’art. 230 CE esclude espressamente i pareri dall’ambito del sindacato di legittimità da esso previsto.
41
Il CdT invoca inoltre la giurisprudenza secondo la quale, in primo luogo, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, unicamente i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica e, in secondo luogo, per determinare se un atto produce tali effetti, occorre fare riferimento alla sostanza dello stesso.
42
Esso fa valere che l’atto impugnato non è una decisione e non produce alcun effetto giuridico vincolante. Il parere 22 marzo 2006 conterrebbe una valutazione sulla questione se il CdT costituisca o no un organismo sovvenzionato e rivolge alla Commissione un invito a sospendere le procedure di riscossione dei crediti contestati e a sottoporre la controversia ad arbitrato, proposta che la Commissione non avrebbe mai formalmente rifiutato in nessun documento di cui il CdT sarebbe stato destinatario. Si tratterebbe dunque di una mera presa di posizione, non decisionale, accompagnata da un invito ad un’ulteriore negoziazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le due parti. Il CdT non si sarebbe peraltro mai opposto formalmente alla domanda della Commissione, ma si sarebbe limitato a richiedere taluni chiarimenti da parte di tale istituzione.
43
Relativamente all’atto impugnato, si tratterebbe semplicemente di un atto di trasmissione del parere 22 marzo 2006 che non implicherebbe alcuna valutazione della portata dello stesso.
44
La sola circostanza che l’atto impugnato costituisca una risposta ad una domanda, contenuta nella nota del direttore generale della DG «Personale e amministrazione»21 marzo 2006, inviata al direttore ad interim del CdT, non potrebbe bastare a qualificarlo come decisione atta a costituire oggetto di un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE.
45
In aggiunta, dal momento che la Commissione ammette di non poter invocare alcun fondamento giuridico vincolante atto a far insorgere l’obbligo in capo al CdT di versare al regime pensionistico comunitario il contributo a carico del datore di lavoro, il CdT considera che la risposta fornita ad un semplice invito a pagare formulato dalla Commissione non costituisca comunque una decisione. Infatti, la questione se la manifestazione di un’opinione che promana da un’istituzione costituisca o no una decisione impugnabile mediante ricorso dipenderebbe dalla questione se l’autore dell’atto contestato abbia agito in base ad una disposizione normativa che gli conferisce potere decisionale e se l’atto in questione possa produrre effetti giuridici.
46
Inoltre, la mera constatazione che il CdT è un organismo parzialmente sovvenzionato non può di per sé incidere sugli interessi della Commissione modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.
47
Infine, il CdT ritiene che siano proprio gli atti della Commissione, quali la riscossione dei crediti contestati mediante compensazione e la proposizione di un ricorso di annullamento, a poter incidere sui suoi interessi modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. A parere del CdT, la Commissione, piuttosto che proporre un ricorso di annullamento contro un atto privo di portata giuridica, avrebbe dovuto adottare una decisione atta a produrre effetti giuridici vincolanti, di cui esso avrebbe potuto contestare la legittimità.
48
La Commissione fa valere che, per stabilire se un atto possa formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE, occorre tener conto della sua stessa sostanza e dell’intenzione del suo autore. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la forma in cui si adotta un atto o una decisione sarebbe, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di annullamento.
49
Orbene, l’atto impugnato consisterebbe in una risposta ad una domanda del direttore generale della DG «Personale e amministrazione» volta ad «ottenere, da parte del consiglio d’amministrazione del [CdT], una posizione formale e motivata in merito al versamento al bilancio generale del contributo pensionistico a carico del datore di lavoro da parte del [CdT] a decorrere dall’esercizio 1998». Si dovrebbe dunque considerare che esso esprima, sotto l’aspetto sostanziale e dell’intenzione ad esso sottesa, la posizione del CdT in merito al versamento al bilancio generale del contributo al regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro.
50
La Commissione sostiene che si tratta di una presa di posizione chiara e considera la nota con cui il direttore generale ad interim del CdT ha trasmesso tale parere un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
51
A parere della Commissione, la natura decisionale dell’atto impugnato emerge parimenti dal contesto in cui quest’ultimo è intervenuto. Infatti, sin dall’anno 2000, il CdT si sarebbe costantemente rifiutato contrariamente all’UAMI e al CPVO, di versare il contributo al regime pensionistico comunitario a carico del datore di lavoro. Peraltro, la Commissione avrebbe respinto ogni possibilità di ricorrere ad arbitrato in una nota del 7 marzo 2006 (v. punto 28 supra). Pertanto, gli argomenti del CdT secondo i quali l’atto impugnato comporterebbe un invito ad un’ulteriore discussione e la proposta di un arbitrato sarebbero artificiosi.
Giudizio del Tribunale
52
Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un’azione di annullamento unicamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi dei terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 aprile 2008, causa T-260/04, Cestas/Commissione, Racc. pag. II-701, punto 67, e giurisprudenza ivi citata).
53
Inoltre, al fine di stabilire se il provvedimento di cui si chiede l’annullamento sia un atto che può costituire oggetto di ricorso, occorre tener conto della sua sostanza, mentre la forma in cui esso è stato adottato resta, in linea di massima, irrilevante a tale riguardo (v. sentenza Cestas/Commissione, cit. punto 52 supra, punto 68, e giurisprudenza ivi citata).
54
Unicamente l’atto mediante il quale il suo autore specifica la sua posizione in modo chiaro e definitivo, in una forma che ne rivela inequivocabilmente la natura, costituisce una decisione atta a costituire oggetto di un ricorso di annullamento, a condizione, tuttavia, che tale decisione non costituisca la conferma di un atto precedente (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 maggio 1982, causa 44/81, Germania e Bundesanstalt für Arbeit/Commissione, Racc. pag. 1855, punto 12). Qualora l’atto impugnato sia meramente confermativo, il ricorso è ricevibile unicamente se l’atto confermato sia stato tempestivamente impugnato (v. sentenza del Tribunale , causa T-227/95, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione, Racc. pag. II-1185, punto 29, e giurisprudenza ivi citata). Quindi, qualora il ricorrente lasci scadere il termine per impugnare una decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all’autore dell’atto di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentemente emanata (v. sentenza del Tribunale , causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).
55
Per contro, una manifestazione di opinione scritta o una semplice dichiarazione d’intenti non può costituire una decisione atta a costituire oggetto di un ricorso di annullamento, in quanto non può produrre effetti giuridici né mira a produrne (v., in tal senso, sentenze della Corte 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, punti 15-19, e , causa 114/86, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 5289, punti 12-15).
56
È stato peraltro statuito, in merito a ricorsi di annullamento proposti da individui, che qualsiasi lettera inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce necessariamente una decisione che renda così possibile a tale destinatario il rimedio del ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza della Corte 27 gennaio 1993, causa C-25/92, Miethke/Parlamento, Racc. pag. I-473, punto 10).
57
È proprio alla luce di tali principi che occorre determinare se l’atto impugnato possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento, cosa che il CdT contesta in ragione del fatto che tale atto non è una decisione e non produce alcun effetto giuridico vincolante.
58
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza (v. punto 53 supra) che solo la sostanza dell’atto impugnato rileva, e non, in linea di principio, la forma dello stesso. Infatti, la forma di un atto non può modificare la natura di quest’ultimo (v. sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-121, punto 57, e giurisprudenza ivi citata) e non presenta, di conseguenza, nessun carattere determinante. Tuttavia, non si può pertanto escludere che il Tribunale prenda in considerazione la forma in cui sono adottati gli atti di cui gli è richiesto l’annullamento, nei limiti in cui essa può contribuire a consentire di identificarne la natura (v., in tal senso, sentenza Germania e Bundesanstalt für Arbeit/Commissione, cit. punto 54 supra, punto 12).
59
Occorre dunque anzitutto accertare se l’atto impugnato, dal punto di vista della sua sostanza, possa, in primo luogo, produrre effetti giuridici in virtù della competenza conferita al suo autore (v., in tal senso, ordinanza Miethke/Parlamento, cit. punto 56 supra, punti 15 e 16) e, in secondo luogo, se produca concretamente effetti di tal sorta.
60
In primo luogo, emerge dalla ripartizione delle competenze tra il direttore del CdT e il consiglio d’amministrazione di tale organismo, istituito dagli artt. 9 e 13-15 del regolamento n. 2965/94 (v. punti 5, 9 e 11 supra), che la decisione di principio relativa al versamento del contributo del CdT al regime pensionistico comunitario rientra nella competenza del citato consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo, come sostiene la Commissione a giusto titolo, era dunque legittimato ad adottare una decisione atta ad incidere sulla situazione giuridica di terzi, nella specie gli interessi finanziari della Comunità.
61
In secondo luogo, l’atto impugnato consiste in una semplice nota di trasmissione del parere 22 marzo 2006. Benché essa costituisca una risposta ad un invito della Commissione a prendere posizione sul principio del versamento di un contributo al finanziamento del regime pensionistico comunitario da parte del CdT, come fatto valere dalla Commissione, tale nota è, di per sé, priva di portata giuridica. Tuttavia, non si può escludere che l’atto trasmesso, dal canto suo, incida sugli interessi della Commissione modificando la sua situazione giuridica. Occorre dunque esaminare la sostanza del parere .
62
A tale proposito si deve osservare che tale documento si intitola «parere», il che, come rilevato dal CdT, implica in linea di principio, che un tale atto non possa essere soggetto ad un sindacato di legittimità. Tuttavia, poiché si deve prendere in considerazione la sostanza dell’atto e non la sua forma (v. punti 53 e 58 supra), la mera circostanza che quest’ultimo sia intitolato «parere» non consente di concludere, per quest’unica ragione, che il ricorso è irricevibile. Per contro, si deve tener conto di tale titolo, senza attribuire a tale constatazione un’importanza determinante, al fine di valutare, nell’ambito dell’interpretazione del contenuto dell’atto, se quest’ultimo abbia natura decisionale.
63
In tale parere, il consiglio d’amministrazione del CdT ha, segnatamente, indicato quanto segue:
«Il consiglio d’amministrazione del [CdT] ha preso nota con interesse dei diversi documenti che gli sono stati trasmessi relativamente alle norme applicabili al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario per gli agenti del [CdT] (…).
Secondo [due pareri], emerge che il [CdT], che è incaricato, tra l’altro, di partecipare al Comitato interistituzionale di traduzione e di interpretazione, e che riceve a tal fine un sussidio dal bilancio generale dell’[Unione], sia proprio un’agenzia sovvenzionata, mentre la Commissione non condivide tale parere. Di conseguenza, il consiglio d’amministrazione del [CdT] considera che il [CdT] non è tenuto al versamento relativo alle pensioni a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario’.
64
Nel caso di specie, l’ultima frase della citazione che compare al punto 63 supra non costituisce una posizione definitiva avente natura di decisione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 54 supra.
65
Infatti, e sebbene la Commissione avrebbe potuto, sul fondamento dell’art. 72, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, adottare una decisione vincolante affinché il CdT versasse gli importi che essa riteneva che tale organismo fosse tenuto a corrispondere, i servizi di tale istituzione si sono limitati ad invitare, in diverse occasioni, il CdT a versare spontaneamente un contributo al finanziamento del regime pensionistico comunitario per gli esercizi di bilancio 1998-2005. In risposta a tali inviti, il CdT ha interpellato in diverse occasioni i servizi della Commissione sull’esistenza di un fondamento giuridico atto a giustificare il versamento del contributo di cui trattasi (v. punti 15, 18, 20, 23 e 27 supra).
66
Pertanto, si deve considerare che, nel parere 22 marzo 2006, il consiglio d’amministrazione del CdT si è limitato a rendere note alla Commissione le sue considerazioni, secondo le quali quest’ultima non aveva fornito una risposta soddisfacente alle sue reiterate domande, volte ad ottenere la precisazione del fondamento giuridico su cui essa si basava per imporre tale versamento. Inoltre, occorre osservare che il parere si conclude con un invito a proseguire nella discussione e con una proposta alternativa di procedura volta a risolvere la controversia. In tale contesto, la presa di posizione del consiglio d’amministrazione del CdT non presenta un carattere definitivo e non ha potuto implicare effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi dei terzi, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questi ultimi.
67
Si deve peraltro osservare che, anche volendo supporre che si possa invece considerare che la presa di posizione contenuta nel parere 22 marzo 2006 comporti effetti giuridici di tal sorta, l’ (v. punto 18 supra), e in seguito il (v. punto 21 supra), e il (v. punto 25 supra), il consiglio d’amministrazione del CdT aveva già contestato, in termini analoghi e inequivoci, di essere tenuto a versare il contributo a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario. Pertanto, il parere sarebbe di natura meramente confermativa rispetto a prese di posizione anteriori del consiglio d’amministrazione del CdT. Orbene, non essendo state queste ultime contestate entro i termini impartiti per proporre un ricorso di annullamento, il presente ricorso sarebbe irricevibile in forza della giurisprudenza citata al punto 54 supra.
68
In secondo luogo, nessun argomento sollevato dalla Commissione è tale da consentire di accertare la ricevibilità del ricorso.
69
Da un lato, è vero che l’atto impugnato costituisce una risposta ad un invito, inviato dal direttore generale della DG «Personale e amministrazione» (v. punto 29 supra), volto ad ottenere dal consiglio d’amministrazione del CdT una «posizione formale e motivata» sul versamento del contributo a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario, per gli esercizi di bilancio 1998-2005. Tuttavia, qualsiasi comunicazione inviata da un organismo comunitario in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce necessariamente una decisione che renda così possibile al destinatario il rimedio del ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza Miethke/Parlamento, cit. punto 56 supra, punto 10).
70
Dall’altro lato, il fatto che, nel contesto in cui esso si inserisce, l’invito, contenuto nel parere 22 marzo 2006, a proseguire i negoziati con la Commissione e ad avviare una procedura di arbitrato abbia, secondo la Commissione, un carattere artificioso, non consente di ritenere tale proposta meramente dilatoria. Infatti, come osservato al punto 65 supra, la Commissione era legittimata ad adottare una decisione atta a vincolare il CdT a pagare i contributi che essa riteneva a carico di tale organismo. In tal caso, quest’ultimo sarebbe stato destinatario di una decisione che modifica la sua situazione giuridica, contro la quale esso avrebbe potuto, se si fosse considerato a tal fine legittimato, proporre un ricorso di annullamento.
71
Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo di irricevibilità opposto dal CdT dev’essere accolto. Pertanto, il presente ricorso è manifestamente irricevibile, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo di irricevibilità opposto dal CdT.
Sulle spese
72
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il CdT ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
Lussemburgo, 12 febbraio 2010
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
J. Azizi
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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