18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate
(Causa C-1/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 9, n. 2, lett. e) - Art. 9, n. 3, lett. b) - Tredicesima direttiva IVA - Art. 2 - Luogo della prestazione - Prestazioni pubblicitarie - Rimborso dell’IVA - Rappresentante fiscale)
2009/C 90/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Athesia Druck Srl
Convenuti: Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazioni pubblicitarie — Determinazione del luogo della prestazione — Prestazione effettuata da un’impresa avente sede nel territorio della Comunità a favore di un’impresa stabilita in uno Stato terzo, ma con rappresentante fiscale nel territorio di uno Stato membro
Dispositivo
In materia di prestazioni pubblicitarie, quando il destinatario della prestazione è stabilito fuori del territorio della Comunità europea, il luogo della prestazione, in linea di principio, ai sensi dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla decima direttiva del Consiglio 31 luglio 1984, 84/386/CEE, è fissato ove ha sede il destinatario. Tuttavia, gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, stabilendo il luogo della prestazione dei servizi in questione, in deroga a detto principio, all’interno dello Stato membro interessato.
Ove si sia fatto uso della facoltà di cui all’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, una prestazione pubblicitaria effettuata da un prestatore stabilito nella Comunità europea a vantaggio di un destinatario stabilito in uno Stato terzo, indipendentemente dal fatto che tale destinatario sia un destinatario finale o intermedio, è considerata essere stata effettuata nella Comunità europea, purché l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego, ai sensi dell’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, avvengano all’interno dello Stato membro interessato. Tale è il caso quando, in materia di prestazioni pubblicitarie, la diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto della prestazione avviene a partire dallo Stato membro interessato.
L’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, non può condurre all’assoggettamento ad imposta di prestazioni pubblicitarie fornite da un prestatore di servizi stabilito fuori della Comunità europea per i propri clienti, anche qualora tale prestatore di servizi abbia avuto la qualità di destinatario intermedio con riferimento ad una prestazione di servizi precedente, poiché una prestazione siffatta non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), di tale direttiva e, più in generale, dell’art. 9 di detta direttiva nel suo complesso, disposizioni cui rinvia espressamente l’art. 9, n. 3, lett. b), della stessa direttiva.
La natura imponibile della prestazione ai sensi dell’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, non osta al diritto del soggetto passivo al rimborso della tassa sul valore aggiunto qualora questi soddisfi le condizioni di cui all’art. 2 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità.
La designazione di un rappresentante fiscale non ha, di per sé, rilevanza sulla natura imponibile o meno di prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata.
(1) GU C 64 dell’8.3.2008.
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