12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening
(Causa C-5/08) (1)
(Diritti d’autore - Società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Artt. 2 e 5 - Opere letterarie ed artistiche - Nozione di «riproduzione» - Riproduzione «in parte» - Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie - Articoli di giornale - Riproduzioni temporanee e transitorie - Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione, dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione e dalla stampa della stessa)
2009/C 220/10
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: Infopaq International A/S
Convenuta: Danske Dagblades Forening
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli artt. 2 e 5, nn. 1 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10) — Società la cui principale attività consiste nell’effettuare sommari di articoli di giornali tramite «scanning» — Memorizzazione di un estratto di articolo consistente in una parola di ricerca con le cinque parole ad essa precedenti e con le cinque parole ad essa seguenti — Atti di riproduzione provvisori
Dispositivo
1)
Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.
2)
L’atto di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati.
(1) GU C 64 dell’8.3.2008.
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