1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/12
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(Causa C-8/08) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Art. 81, n. 1, CE - Nozione di «pratica concordata» - Nesso causale fra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese - Valutazione secondo le regole del diritto nazionale - Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione duratura e regolare)
2009/C 180/20
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV
Convenuto: Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell’art. 81 CE — Nozione di pratica concordata — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Valutazione o meno secondo le norme del diritto nazionale — Carattere sufficiente di una concertazione unica o necessità di una concertazione durevole e regolare
Dispositivo
1)
Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati.
2)
Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti.
3)
La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo sul mercato.
(1) GU C 92 del 12.4.2008.
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