12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège — Belgio) — Mono Car Styling SA, in liquidazione/Dervis Odemis e a.
(Causa C-12/08) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Artt. 2 e 6 - Procedura di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi - Obblighi del datore di lavoro - Diritto di ricorso dei lavoratori - Obbligo di interpretazione conforme)
2009/C 220/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Liège
Parti
Ricorrente: Mono Car Styling SA, in liquidazione
Convenuto: Dervis Odemis e a.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail de Liège (Belgio) — Interpretazione degli artt. 2, 3 e 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Regolarità della procedura di informazione e di consultazione del personale in caso di licenziamento — Assenza di comunicazione scritta relativa in particolare ai motivi del progetto di licenziamento, al numero e alle categorie dei lavoratori da licenziare e ai criteri previsti per la scelta dei detti lavoratori — Incidenza dell’assenza di contestazione, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, sulla legittimazione dei lavoratori ad agire a titolo individuale per contestare la regolarità della procedura di licenziamento — Portata dell’esigenza di interpretazione conforme
Dispositivo
1)
L’art. 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in combinato disposto con l’art. 2 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce procedure volte a consentire sia ai rappresentanti dei lavoratori sia a questi ultimi, individualmente considerati, di far controllare l’osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva, ma che limita il diritto d’azione individuale dei lavoratori quanto alle censure che possono essere sollevate e lo assoggetta alla condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano previamente formulato obiezioni nei confronti del datore di lavoro e che il lavoratore interessato abbia previamente comunicato al datore di lavoro il fatto che lamenta l’inosservanza della procedura di informazione e di consultazione.
2)
La circostanza che una normativa nazionale, che istituisce procedure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di far controllare che il datore di lavoro osservi il complesso degli obblighi di informazione e di consultazione della direttiva 98/59, corredi di limiti e di condizioni il diritto d’azione individuale riconosciuto anche a ciascun lavoratore colpito da un licenziamento collettivo non è idonea a violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva.
3)
L’art. 2 della direttiva 98/59 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riduca gli obblighi del datore di lavoro che intende procedere a licenziamenti collettivi rispetto a quelli dettati dal citato art. 2. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale deve, in virtù del principio dell’interpretazione conforme del diritto nazionale, prendere in considerazione il complesso delle norme di quest’ultimo ed interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva 98/59 onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. Esso è pertanto tenuto a garantire, nell’ambito della sua competenza, che gli obblighi che incombono a siffatto datore di lavoro non siano ridotti rispetto a quelli dettati dall’art. 2 della citata direttiva.
(1) GU C 79 del 29.3.2008.
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