21.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian
(Causa C-19/08) (1)
(Diritto d'asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e che si trova in un altro Stato membro dove ha proposto una nuova domanda d'asilo - Dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento del richiedente asilo - Procedura di trasferimento che costituisce oggetto di un ricorso che può avere effetto sospensivo)
(2009/C 69/15)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: Migrationsverket
Convenuti: Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Svezia) — Interpretazione dell'art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e che sul territorio di quest'ultimo ha nuovamente proposto la relativa domanda — Dies a quo del termine per il trasferimento del richiedente asilo
Dispositivo
L'art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.
(1) GU C 64 dell'8.3.2008.
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