1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/14
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg — Germania) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900
(Cause riunite C-22/08 e 23/08) (1)
(Cittadinanza dell’Unione europea - Libera circolazione delle persone - Artt. 12 CE e 39 CE - Direttiva 2004/38/CE - Art. 24, n. 2 - Giudizio di validità - Cittadini di uno Stato membro - Attività professionale esercitata in un altro Stato membro - Livello della remunerazione e durata dell’attività - Conservazione dello status di «lavoratore» - Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di occupazione)
2009/C 180/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Nürnberg
Parti
Ricorrenti: Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)
Convenuta: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Nürnberg — Validità dell’art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Interpretazione degli artt. 12 CE e 39 CE — Diritto a prestazioni di assistenza sociale di un cittadino di un altro Stato membro in stato di disoccupazione e che abbia precedentemente esercitato un’attività lavorativa di minore entità nello Stato membro in questione — Normativa nazionale che esclude i cittadini degli altri Stati membri dal beneficio dell’assistenza sociale in caso di superamento della durata massima del soggiorno prevista dall’art. 6 della direttiva 2004/38/CE e in assenza di un diritto di soggiorno spettante ad altro titolo
Dispositivo
1)
Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento tale da compromettere la validità dell’art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, con riguardo al diritto dei cittadini degli Stati membri che cercano un’occupazione in un altro Stato membro.
2)
L’art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilità di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi.
(1) GU C 107 del 26.4.2008.
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