19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/AB SKF
(Causa C-29/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 - Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata - Ambito di applicazione dell’IVA - Esenzione - Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni - Detraibilità dell’IVA)
2009/C 312/04
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Regeringsrätten
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Convenuta: AB SKF
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché degli artt. 2, 9, 135, n. 1 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Cessione, da parte di una società controllante, della sua filiale e della sua partecipazione in un’altra società ai fini della ristrutturazione del proprio gruppo — Detrazione dell’IVA versata sulle prestazioni di servizi acquisite dalla società controllante nell’ambito di tali operazioni di cessione
Dispositivo
1)
Gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100 %, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata anteriormente detenuta al 100 %, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’azienda, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, o dell’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
2)
Una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
3)
Il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione d’azioni è attribuito, a norma dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 168 della direttiva 2006/112, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.
4)
Le soluzioni alle questioni precedenti non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni successive.
(1) GU C 79 del 29.3.2008.
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