1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/14
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-33/08) (1)
(Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 - Calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione - Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo - Principi di proporzionalità e di non discriminazione)
2009/C 180/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Agrana Zucker GmbH
Convenuto: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 34 del Trattato CE e, in particolare, del principio di non discriminazione nonché dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità — Interpretazione e validità dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Inclusione, ai fini del calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione, della parte della quota oggetto del ritiro preventivo conformemente all’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11)
Dispositivo
1)
L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.
2)
L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.
(1) GU C 92 del 12.4.2008.
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