4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova) — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000, Soc. Coop. arl
(Causa C-34/08) (1)
(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Prelievo - Validità del regolamento (CE) n. 1788/2003 - Obiettivi della politica agricola comune - Principi di non discriminazione e di proporzionalità - Determinazione del quantitativo di riferimento nazionale - Criteri - Rilevanza del criterio di uno Stato membro deficitario)
2009/C 153/21
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Padova
Parti
Ricorrente: Azienda Agricola Disarò Antonio
Convenuta: Cooperativa Milka 2000, Soc. Coop. arl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Padova — Interpretazione e validità del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123) — Regolamento che non tiene conto dell’aggiornamento periodico, per ciascun paese, dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo e che applica il prelievo supplementare in maniera identica ai produttori eccedentari e a quelli deficitari — Incompatiblità con gli artt. 5, 32, 33, e 34 CE
Dispositivo
1)
La circostanza che il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non prenda in considerazione, nell’ambito della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, il carattere deficitario dello Stato membro interessato non è tale da incidere sulla conformità del medesimo regolamento agli obiettivi previsti in particolare dall’art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE.
2)
L’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di non discriminazione, non ha reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento.
3)
L’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di proporzionalità, non ha reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento.
(1) GU C 92 del 12.4.2008.
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