12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro — Italia) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(Causa C-69/08) (1)
(Politica sociale - Tutela dei lavoratori - Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti nel limite di un massimale prestabilito - Natura dei crediti del lavoratore nei confronti dell’organismo di garanzia - Termine di prescrizione)
2009/C 220/13
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro
Parti
Ricorrente: Raffaello Visciano
Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro — Interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23) — Garanzia, nel limite di un massimale prestabilito, delle retribuzioni corrispondenti agli ultimi tre mesi del contratto di lavoro — Sottrazione dall’indennità versata degli anticipi di retribuzione pagati dal datore di lavoro — Normativa nazionale che consente una diversa qualificazione giuridica della stessa prestazione a seconda del soggetto tenuto ad effettuarla e che consente un cambiamento del termine di prescrizione per agire in giudizio
Dispositivo
1)
Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia.
2)
La direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l’intervento di un fondo di garanzia.
3)
Nell’ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa ad ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all’applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d’equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
(1) GU C 107 del 26.4.2008.
Full & Egal Universal Law Academy