4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 aprile 2009 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government
(Causa C-75/08) (1)
(Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione)
2009/C 153/22
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Christopher Mellor, The Queen
Convenuto: Secretary of State for Communities and Local Government
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Obbligo di mettere a disposizione del pubblico la motivazione di una decisione di non sottoporre a valutazione un progetto rientrante nelle classi elencate all’allegato II della direttiva
Dispositivo
1)
L’art. 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto rientrante nell’allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale, contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che questa non fosse necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.
2)
Nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, ad una valutazione dell’impatto ambientale, in conformità agli artt. 5 e 10 della citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene, unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso tale decisione.
(1) GU C 107 del 26.4.2008.
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