7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-76/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Caccia primaverile - Divieto - Deroga al regime di protezione - Requisito relativo alla mancanza di «altre soluzioni soddisfacenti» - Legittimo affidamento)
2009/C 267/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia, D. Lawunmi e P. Oliver, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, D. Mangion, agenti e J. Bouckaert, advocaat)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Inosservanza dei criteri stabiliti dalla direttiva per la concessione di una deroga che autorizza la caccia delle quaglie e delle tortore in primavera
Dispositivo
1)
Avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di migrazione primaverile degli anni 2004-2007, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata, per gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva.
2)
La Repubblica di Malta è condannata alle spese.
(1) GU C 92 del 12.4.2008.
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