16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz –Austria) — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen
(Causa C-77/08) (1)
(Restituzione all’esportazione - Restituzione differenziata - Momento di presentazione della domanda - Dichiarazione di esportazione - Assenza di prova dell’espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione - Sanzioni)
2009/C 113/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz
Parti
Ricorrente: Dachsberger & Söhne GmbH
Convenuto: Zollamt Salzburg, Erstattungen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Graz — Interpretazione dell’art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni (GU L 310, pag. 57) — Nozione di domanda della parte differenziata della restituzione all’esportazione — Applicazione della sanzione in caso di inesatta indicazione relativa al paese di destinazione contenuta nella dichiarazione di esportazione
Dispositivo
L’art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è richiesta non all’atto della presentazione della domanda di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87, ovvero all’atto della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione di cui all’art. 47, n. 2, del citato regolamento, bensì al momento della presentazione del documento di cui all’art. 3, n. 5, del regolamento stesso. L’inclusione in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione applicabile e che si rivelano erronee comporta di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma dell’art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, l’applicazione della sanzione prevista dal primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1.
(1) GU C 128 del 24.5.2008.
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