30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 dicembre 2009 — Commissione europea/Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd
(Causa C-89/08 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Esenzione dall’accisa sugli oli minerali - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Art. 1, lett. b), v) - Difetto di motivazione - Compiti del giudice - Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio dal giudice comunitario - Violazione del principio del contraddittorio - Portata dell’obbligo di motivazione)
2010/C 24/08
Lingua processuale: il francese, l'inglese e l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e N. Khan, agenti)
Altre parti nel procedimento: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente e P. McGarry, BL), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.- L. Vendrolini, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: R. Adam, agente e G. Aiello, avvocato dello Stato), Eurallumina SpA (rappresentante: R. Denton, solicitor), Aughinish Alumina Ltd (rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitors)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 12 dicembre 2007, cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06, Irlanda e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12) — Nozioni di aiuto esistente e di aiuto nuovo — Nozioni oggettive — Difetto di motivazione — Motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario — Violazione del principio dispositivo e dei principi generali del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2007, cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06, Irlanda e a./Commissione, è annullata nella parte in cui:
—
annulla la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, sulla base del rilievo che, in tale decisione, la Commissione delle Comunità europee avrebbe violato l’obbligo di motivazione, per quanto concerne la mancata applicazione nella specie dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], e
—
condanna la Commissione delle Comunità europee a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T-69/06 R.
2)
Le cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06 sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 116 del 9.5.2008.
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