1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/15
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
(Causa C-102/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma - Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva - Modalità d’esercizio - Diritto alla detrazione - Distorsioni di concorrenza di una certa importanza)
2009/C 180/25
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Süd
Convenuta: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 4, n. 5, secondo e quarto comma, nonché dell’art. 13 della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Qualificazione come attività economica o come gestione patrimoniale della locazione a lungo termine di uffici e posti macchina da parte di un organismo di diritto pubblico — Modalità di esercizio della facoltà degli Stati membri di considerare come attività delle pubbliche autorità le attività di organismi di diritto pubblico esentate in forza degli artt. 13 o 28 della direttiva 77/388/CEE
Dispositivo
1)
Per potersi avvalere della facoltà di cui all’art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, facoltà in virtù della quale determinate attività degli organismi di diritto pubblico, esentate a norma degli artt. 13 o 28 della stessa direttiva, sono considerate come attività della pubblica autorità, gli Stati membri devono adottare una norma espressa.
2)
L’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che gli organismi di diritto pubblico devono essere considerati come soggetti passivi per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità non solo quando il loro non assoggettamento, a norma del primo o del quarto comma di tale disposizione, provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza a danno di loro concorrenti privati, ma anche quando esso provocherebbe siffatte distorsioni a loro stesso danno.
(1) GU C 142 del 7.6.2008.
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