1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-109/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE - Direttiva 98/34/CE - Norme e discipline tecniche - Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al computer - Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie)
2009/C 180/26
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. Konstantinidis, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniou, V. Karra e P. Mylonopoulos, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa esecuzione della sentenza della Corte 26 ottobre 2006, causa C-65/05 — Violazione degli art. 28, 43 e 49 CE e dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37) — Normativa nazionale applicabile ai giochi elettronici al computer — Domanda di fissare una penalità
Dispositivo
1)
Non avendo modificato gli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 che stabilisce un divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, conformemente agli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché all’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, la Repubblica ellenica non ha attuato tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza 26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia comporta e, di conseguenza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE.
2)
La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31 536 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza Commissione/Grecia.
3)
La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 3 milioni.
4)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(1) GU C 116 del 9.5.2008.
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