19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/5
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich/ČEZ as
(Causa C-115/08) (1)
(Azione diretta a far cessare le immissioni o i rischi di immissioni su un bene immobile provenienti da una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato membro - Obbligo di tollerare le immissioni e i rischi di immissioni causati da impianti che beneficiano di un’autorizzazione amministrativa nello Stato del foro - Mancata considerazione delle autorizzazioni rilasciate in altri Stati membri - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA)
2009/C 312/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Linz
Parti
Ricorrente: Land Oberösterreich
Convenuta: ČEZ as
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Linz (Austria) — Interpretazione dei principi di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, di non discriminazione a causa della nazionalità e di lealtà — Disposizione nazionale che prevede soltanto un’azione di indennizzo in caso di effetti nocivi causati dagli impianti oggetto di un’autorizzazione amministrativa — Limitazione dell’applicazione di tale disposizione alle sole autorizzazioni rilasciate dalle autorità nazionali, con la conseguenza della possibilità di intentare un’azione civile inibitoria nel caso di effetti nocivi provenienti da un impianto situato nel territorio di un altro Stato membro — Centrale nucleare di Temelín
Dispositivo
1)
Il principio del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, in forza della quale un’impresa, che disponga delle autorizzazioni amministrative richieste per esercire una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato membro, può essere oggetto di un’azione giudiziaria diretta a far cessare immissioni o rischi di immissioni su fondi vicini provenienti da tale impianto, mentre le imprese che dispongano di un impianto industriale situato nello Stato membro del foro e che ivi beneficino di un’autorizzazione amministrativa non possono essere oggetto di una siffatta azione e sono esposte unicamente ad un’azione diretta alla condanna all’indennizzo per i danni subiti da un fondo vicino.
2)
Il giudice nazionale è tenuto a conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un’interpretazione per quanto possibile conforme ai precetti del diritto comunitario. Se una simile applicazione conforme non è possibile, il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario al diritto comunitario.
(1) GU C 142 del 7.6.2008.
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